Cassazione Penale, Sentenza n. 3329/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di L'Aquila con sei motivi: (1) nullità della sentenza per mancata assunzione di prova decisiva in quanto il Tribunale revocò l'ordinanza di ammissione dei testi della difesa e la difesa non poté escutere i testi a discarico; (2) travisamento del fatto e della prova deducendo che, dopo l'accesso ispettivo, l'ottemperanza alle prescrizioni e il successivo pagamento della sanzione amministrativa avrebbero estinto la contravvenzione, ma alla imputata non sarebbe stata notificata la comunicazione di ammissione al pagamento; (3) violazione dell'art. 546 c.p.p., travisamento del fatto e della prova per motivazione carente circa l'affermazione di responsabilità; (4) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 570 c.p.p., ritenendo che le risultanze probatorie avrebbero dovuto portare ad assoluzione con formula ampia; (5) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (6) violazione dell'art. 175 c.p. per mancata concessione del beneficio della non menzione del provvedimento nel casellario. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi fosse nulla, rilevando che il difensore era presente all'udienza in cui la revoca avvenne e non eccepì immediatamente la nullità, come imposto dall'art. 182, comma 2, c.p.p.; quindi la nullità si è considerata sanata per mancata tempestiva eccezione. I motivi relativi all'affermazione di responsabilità (secondo, terzo e quarto) sono stati ritenuti inammissibili perché meramente assertivi o generici e privi di specifico confronto critico con la motivazione del Tribunale; la Corte ha confermato che il Tribunale aveva valutato le prove e rilevato l'assenza della dimostrazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa (necessaria, insieme all'ottemperanza, per l'estinzione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 758/1994). I motivi quinto e sesto sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la difesa non aveva formulato in modo specifico, nelle conclusioni, istanze di riconoscimento delle attenuanti generiche né di non menzione; quindi il giudice di merito non era tenuto a motivare il diniego. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 (sanzione pecuniaria) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80-bis e art. 96 comma 1 lett. g)
Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; gli articoli contestati descrivono le fattispecie di reato per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritenute sussistenti dal Tribunale.
art. 495 cod. proc. pen.
Richiama il diritto della parte di 'difendersi provando'; l'ordinanza di revoca dell'ammissione dei testi può essere nulla se non motivata sulla loro superfluità.
art. 6 CEDU (comma terzo, lett. d))
Principio della parità delle armi e del contraddittorio, richiamato a supporto del diritto di difesa e dell'ammissione delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamo costituzionale al giusto processo, collegato al contraddittorio e alla parità delle armi.
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo per la parte presente di eccepire immediatamente la nullità dell'atto cui assiste, pena la decadenza; principio centrale per il rigetto del primo motivo.
art. 180 cod. proc. pen.
Regola la deducibilità delle nullità nel corso del giudizio e il rapporto con l'art. 182; utile per spiegare quando una nullità può essere sanata.
art. 24 D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758
Prevede l'effetto estintivo della sanzione amministrativa su talune contravvenzioni se rispettate le modalità: eliminazione della violazione secondo le prescrizioni e pagamento della sanzione entro 30 giorni; mancato rispetto di una sola condizione impedisce l'estinzione.
art. 581 cod. proc. pen.
Imposta i criteri di ammissibilità del ricorso in cassazione; la doglianza deve contenere un confronto specifico e critico con la motivazione impugnata.
art. 546 cod. proc. pen.
Riferimento normativo invocato nella doglianza sulla responsabilità e sulla necessità di motivazione, valutato dalla Corte nel contesto della mancanza di specificità del motivo.
art. 570 cod. proc. pen.
Rinvocato per vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che i rilievi erano generici e non consentivano il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria.
art. 133 e art. 62-bis cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti generiche e sulla diminuzione della pena; la Corte ha osservato che in mancanza di specifica istanza nella fase di conclusioni il giudice non era obbligato a concederle né a motivarne il diniego.
art. 175 cod. pen.
Regola il beneficio della non menzione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata richiesta specifica esclude l'obbligo motivazionale del giudice.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Decreto-legge 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori, norma di contesto procedurale richiamata.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; usata per escludere l'assenza di colpa che giustifichi esonero dalla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se la parte o il suo difensore è presente all'udienza in cui avviene un atto potenzialmente nullo (es. revoca di ammissione di testi), deve eccepire immediatamente la nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; altrimenti la nullità è sanata e non può essere dedotta in cassazione.
- In cassazione le doglianze devono contenere un confronto critico e specifico con la motivazione del giudice di merito; mere formulazioni generiche o richieste di riesame del fatto e della prova sono inammissibili.
- Perché la violazione penale possa essere estinta per effetto del pagamento della sanzione amministrativa (trasformazione in illecito amministrativo) è necessario dimostrare sia l'ottemperanza alle prescrizioni dell'organo di vigilanza sia il pagamento della sanzione nei termini previsti; la mancata prova impedisce l'estinzione.
- Il giudice di merito non è tenuto a concedere le circostanze attenuanti generiche né il beneficio della non menzione se la difesa non formula specifica istanza in tal senso nelle conclusioni; una generica richiesta di assoluzione o di pena minima non equivale.
- Quando si impugna una sentenza, è fondamentale articolare i motivi con puntuale riferimento ai profili di diritto applicati dal giudice e alle prove valutate; l'assenza di tale articolazione espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
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