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Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 7640 - Corte di Cassazione

Cassazione - Ricorso - In genere - Proposizione in via autonoma da parte del destinatario di un ricorso avverso la medesima sentenza - Natura - Ricorso incidentale - Configurabilità - Ammissibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava alla società l'omessa fatturazione e dichiarazione di ricavi per oltre 14 milioni di euro, sulla base di una presunzione di cessione e di un accertamento induttivo. La società contestava l'applicabilità della presunzione prevista dalla normativa IVA alle imposte dirette, l'insufficienza della prova, la duplicazione del fatturato, l'errata determinazione delle percentuali di ricarico e il difetto di motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, contestava invece la riduzione operata dalla CTR, ritenendo illogica e contraddittoria l'esclusione di alcune vendite dall'accertamento presuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile come ricorso incidentale l'impugnazione autonoma dell'Agenzia delle Entrate, poiché proposta dopo la notifica del ricorso principale e nei termini previsti dall'art. 371 c.p.c. Ha rigettato i motivi della società relativi all'erroneo richiamo normativo, alla presunta inapplicabilità della presunzione di cessione alle imposte dirette, al difetto generale di motivazione e all'onere della prova, affermando che le presunzioni previste dal D.P.R. n. 441 del 1997 possono rilevare anche per l'accertamento delle imposte sul reddito. Ha però accolto il sesto motivo della società e i due motivi incidentali dell'Agenzia, rilevando una motivazione contraddittoria della CTR: la stessa aveva riconosciuto in astratto l'applicabilità della presunzione, ma l'aveva esclusa per alcune merci senza spiegare adeguatamente la differenza di trattamento né valutare in modo chiaro la prova contraria della società. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 371 c.p.c.

    Il ricorso autonomo successivo alla notifica del ricorso principale vale come ricorso incidentale se notificato e depositato nei termini previsti per quest'ultimo.

    Opera il principio di unità dell'impugnazione: tutte le impugnazioni successive contro la stessa sentenza devono confluire nel processo già instaurato mediante ricorso principale, rispettando i termini del ricorso incidentale.

  • D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1, 2 e 4, comma 2

    Le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni, previste in materia IVA, possono essere utilizzate, in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento tributario, anche nell'accertamento delle imposte dirette.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53

    Il richiamo a tale disposizione, non più applicabile ratione temporis, è stato considerato un errore materiale ininfluente, poiché la disciplina sostanzialmente applicabile era quella del D.P.R. n. 441 del 1997.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente il ricorso all'accertamento induttivo o analitico-induttivo quando le irregolarità o le lacune della documentazione rendono inattendibile o difficoltosa la ricostruzione dei ricavi.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36

    La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione sia meramente apparente e non consenta di individuare le ragioni della decisione. Una motivazione sintetica, ma effettiva e comprensibile, non è di per sé invalida.

  • Art. 2697 c.c.

    La regola generale sull'onere della prova può essere integrata o modificata dalle presunzioni legali tributarie: una volta operante la presunzione, il contribuente deve fornire una prova contraria idonea.

Massime di principio

  • Un'impugnazione per cassazione proposta autonomamente dopo che la parte ha ricevuto il ricorso principale contro la stessa sentenza viene trattata come ricorso incidentale, purché sia notificata e depositata entro i termini previsti dall'art. 371 c.p.c.
  • Le presunzioni fiscali previste dalla disciplina IVA possono essere utilizzate anche per accertare imposte dirette quando riguardano fatti economici comuni e sussiste un principio di unitarietà dell'ordinamento tributario.
  • Un sistema contabile o documentale che non consenta di collegare in modo analitico i documenti di trasporto alle fatture può legittimare l'Amministrazione finanziaria a ricorrere a un accertamento presuntivo o induttivo.
  • Il giudice tributario deve applicare in modo coerente la presunzione e spiegare chiaramente eventuali esclusioni o differenze di trattamento tra beni o operazioni analoghe; non può riconoscere la presunzione in astratto e disapplicarla in concreto senza adeguata motivazione.
  • La prova contraria del contribuente deve essere valutata specificamente e in relazione alla presunzione applicata; la mera produzione generica di fatture o documenti non è sufficiente se non dimostra il collegamento tra movimentazione dei beni e vendite dichiarate.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva di una parte: impone al giudice di merito una nuova decisione, correttamente motivata, sui punti indicati dalla Corte.

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