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Sentenza

Sentenza n. 1325/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto Presidente Giunta Regionale n. 61 del 7.06.2022, unitamente a decreto di parziale rettifica n. 64 del 13.06.2022, che ha determinato il numero dei rappresentanti del Consiglio camerale della istituenda Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.

Giustizia amministrativa202200910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente della Giunta Regionale che ha determinato il numero dei rappresentanti nel Consiglio camerale della nuova Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, come parzialmente rettificato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ricorrente ha impugnato i decreti regionali deducendo: il contrasto con l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva sospeso la procedura di accorpamento delle Camere di commercio interessate; la violazione dell'art. 2, comma 2, lett. b), del d.m. n. 156/2011 e il difetto di istruttoria, poiché sarebbero stati utilizzati dati associativi riferiti al 2017 anziché dati aggiornati; la violazione dell'art. 1 della legge n. 234/2021, per non essere stata attesa la verifica ministeriale prevista entro il 30 giugno 2022, con i relativi esiti e provvedimenti parlamentari; l'illegittimità delle modalità di acquisizione e trasmissione dei dati, effettuata tramite PEC anziché mediante raccomandata o consegna a mano e supporto digitale idoneo a garantirne la riservatezza; infine, l'omessa considerazione, nel decreto regionale, della disciplina introdotta dall'art. 61 del d.l. n. 104/2020 sulla nomina di uno o più vicepresidenti della Giunta camerale, finalizzata a garantire l'equilibrata rappresentanza delle circoscrizioni territoriali coinvolte nell'accorpamento. La Regione Calabria ha eccepito l'irricevibilità, improponibilità e inammissibilità, chiedendo comunque il rigetto; Unioncamere è intervenuta ad opponendum.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3655/2018 non producesse un effetto preclusivo rispetto all'adozione di ulteriori provvedimenti fondati su sopravvenienze normative, in particolare l'art. 61 del d.l. n. 104/2020, diretto ad accelerare la conclusione del riordino. Il motivo relativo all'asserita inattualità dei dati è stato respinto perché la Regione ha documentato un'istruttoria approfondita, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, sindacali e dei consumatori e con la possibilità di aggiornare le informazioni; inoltre, l'attribuzione dei seggi è avvenuta sulla base dei dati trasmessi dal commissario ad acta dopo acquisizione e controllo, secondo il criterio temporale previsto dal d.m. n. 156/2011. Il TAR ha escluso che il decesso del commissario originario imponesse la rinnovazione integrale della procedura, considerata l'esigenza normativa di celerità. È stata respinta anche la censura fondata sulla mancata attesa della verifica ministeriale prevista dalla legge n. 234/2021: la norma non prevede testualmente lo stallo della procedura e tale interpretazione sarebbe incompatibile con la finalità acceleratoria della disciplina sull'accorpamento. Il quarto motivo è stato ritenuto generico e privo di interesse concreto, poiché la ricorrente non ha indicato una sanzione di illegittimità per la modalità di trasmissione tramite PEC né dimostrato un pregiudizio concreto alla formazione dei consensi. L'ultimo motivo è stato respinto perché l'obbligo di nominare uno o più vicepresidenti grava sulle Giunte camerali costituite a seguito dell'accorpamento, non sul decreto regionale relativo alla composizione del Consiglio camerale. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 61 d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020

    «3-bis. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o piu' vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento»

    La disposizione introduce una disciplina sopravvenuta e acceleratoria del procedimento di accorpamento; la previsione sui vicepresidenti riguarda le Giunte costituite dopo l'accorpamento e non impone uno specifico richiamo nel decreto regionale di determinazione dei rappresentanti consiliari.

  • d.m. 4 agosto 2011, n. 156, art. 2, comma 2, lett. b)

    «dell’anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura»

    I dati utilizzati per l'attribuzione dei seggi devono riferirsi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura; nel caso concreto il criterio è stato ritenuto rispettato alla luce dell'istruttoria e dei controlli svolti dal commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 234/2021

    La mancata effettuazione della verifica ministeriale entro il termine indicato non determina automaticamente lo stallo o la paralisi della procedura di accorpamento, non essendo tale conseguenza prevista testualmente e risultando incompatibile con la finalità acceleratoria della disciplina.

  • art. 14, comma 3-bis, l. 29 dicembre 1993, n. 580

    «Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o piu' vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento»

    L'obbligo di nomina dei vicepresidenti opera in capo alle Giunte camerali costituite a seguito dell'accorpamento e non incide sulla legittimità del decreto regionale relativo alla composizione del Consiglio camerale.

  • art. 10 l. n. 124/2015

    È indicata quale base normativa del procedimento di accorpamento delle Camere di commercio.

  • art. 3 d.lgs. n. 219/2016

    È indicato quale base normativa del procedimento di accorpamento delle Camere di commercio.

  • d.m. 16 febbraio 2018

    È il decreto ministeriale nell'ambito del quale è stato avviato il procedimento di accorpamento delle Camere di commercio.

Massime di principio

  • Un provvedimento cautelare che abbia sospeso una procedura amministrativa non preclude l'adozione di ulteriori atti quando sopravvengano disposizioni normative che incidano sul procedimento e perseguano la celere definizione dello stesso, salvo che la nuova attività amministrativa risulti incompatibile con il contenuto specifico della misura cautelare.
  • Nel procedimento di formazione degli organi delle Camere di commercio, il rispetto del criterio temporale previsto dal d.m. n. 156/2011 deve essere valutato considerando i dati acquisiti e verificati dall'autorità procedente secondo la data di riferimento normativamente stabilita; la mera risalenza dei dati utilizzati non dimostra, di per sé, il difetto di istruttoria quando l'amministrazione abbia coinvolto le organizzazioni interessate e consentito l'aggiornamento delle informazioni.
  • La mancata effettuazione, entro il termine previsto, di una verifica ministeriale inserita nel procedimento di accorpamento non determina automaticamente la paralisi della procedura quando la norma non collega espressamente tale effetto alla scadenza del termine e la disciplina complessiva persegue una finalità acceleratoria.
  • La censura relativa a modalità formali di trasmissione dei dati è inammissibile o comunque infondata se il ricorrente non dimostra un interesse concreto, una sanzione normativa di illegittimità o un pregiudizio effettivo prodotto da tale modalità sulla procedura o sulla formazione dei consensi.
  • L'obbligo di nominare vicepresidenti per garantire l'equilibrata rappresentanza territoriale delle circoscrizioni coinvolte nell'accorpamento grava sulle Giunte camerali costituite dopo l'accorpamento e non impone necessariamente che tale disciplina sia richiamata nel provvedimento regionale di determinazione dei componenti del Consiglio camerale.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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