Ordinanza n. 13435/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. In vista delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione della causa e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico. L'Amministrazione ha depositato l'atto di costituzione previsto dall'art. 46 c.p.a. e le parti hanno confermato l'interesse alla decisione; non sono state prospettate esigenze di integrazione del contraddittorio o ulteriori attività istruttorie.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale affinché provveda alla calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato, nella quale sarà fissata la trattazione di merito. Le parti conservano la facoltà di depositare documentazione rilevante, compresi eventuali esiti di procedimenti penali pendenti o notizie di reato, e memorie difensive, nel rispetto dei termini a difesa decorrenti dalla comunicazione dell'udienza. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti e dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
deposito dell'atto di costituzione dell'Amministrazione
Il deposito dell'atto di costituzione è indicato come adempimento processuale già effettuato dall'Amministrazione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla gestione del fascicolo e alla trattazione della causa.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla gestione del fascicolo e alla trattazione della causa.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla gestione del fascicolo e alla trattazione della causa.
art. 72 c.p.a.
Le parti possono depositare documenti e memorie nel rispetto dei termini processuali decorrenti dalla comunicazione dell'udienza di smaltimento.
art. 72-bis c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Il differimento della trattazione è valutato anche alla luce del divieto di rinvio previsto per le udienze di smaltimento, salvo motivi eccezionali.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
La disposizione è richiamata quale ulteriore base del regime di trattazione delle cause nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una causa è individuata per la trattazione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito dopo avere verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione della causa e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico.
- La trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento è una misura interlocutoria e non comporta alcuna decisione sull'ammissibilità o sulla fondatezza della domanda di annullamento.
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