Cassazione Penale, Ordinanza n. 05869/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado, riducendo la pena da mesi 9 di reclusione ed euro 200 di multa a mesi 6 di reclusione ed euro 160 di multa. Con due motivi deduceva: 1) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) inosservanza di legge in punto di dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva correttamente escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando la non occasionalità della condotta e i plurimi precedenti penali dell'imputato, e aveva adeguatamente motivato sulla quantificazione della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia occasionale; nella valutazione rilevano anche i precedenti penali dell'imputato e la complessiva gravità del quadro fattuale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso non opera quando la parte non sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta risulti non occasionale e il quadro personale dell'imputato, inclusi i precedenti penali, deponga per una maggiore significativa offensività o pericolosità del comportamento.
- In cassazione, una censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata se la decisione di merito ha espresso una motivazione coerente sui profili di abitualità/non occasionalità della condotta.
- La doglianza sulla dosimetria della pena non può fondare accoglimento quando la sentenza impugnata abbia motivato la quantificazione sanzionatoria valorizzando elementi rilevanti del caso concreto, come i precedenti penali dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
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