Sentenza n. 391/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 373/2024 della Corte d'appello di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 373/2024 della Corte d'appello di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 373/2024 della Corte d'appello di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 giugno 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 ottobre 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la pronuncia da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, permane l'inadempimento dell'amministrazione obbligata.
- In presenza di un'inadempienza all'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni giudiziali entro un termine prefissato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere in via sostitutiva gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese di lite e alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Come è indicizzato
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