Cassazione Penale, Sentenza n. 34012/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. Il ricorrente ha denunciato: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata dimostrazione di gravi indizi di partecipazione al tentato omicidio, sostenendo che i comportamenti successivi e la condotta del fratello non comprovano il suo concorso; (2) inesistenza delle esigenze cautelari attuali e concrete, proponendo l'adozione di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico o misure cumulative) in quanto sarebbe trascorso tempo dall'evento e mancherebbero elementi di pericolo di reiterazione delittuosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse colmato i profili motivazionali indicati dalla pronunzia rescindente, fornendo una ricostruzione coerente e circostanziata del contributo di Romeo Marcello (posta nell'abitacolo, comportamento tempestivo dopo la sparatoria, asportazione di oggetti, chiamata in soccorso e conversazioni intercettate che delineano movente e preventiva consapevolezza dell'agguato). Sul punto cautelare la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa la concretezza e attualità del pericolo, la rigidità del clima conflittuale familiare/territoriale e l'inadeguatezza degli strumenti di controllo elettronico a impedire condotte illecite nell'immediatezza di eventuali allontanamenti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limita la trattazione dei motivi in cassazione ai termini richiamati; il ricorso deve attenersi ai limiti indicati e la Corte verifica la congruità della motivazione nei limiti del giudizio di legittimità
art. 273 cod. proc. pen.
definisce la nozione di gravi indizi di colpevolezza; la Corte verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la qualificata probabilità di colpevolezza senza riesaminare i fatti nel merito
art. 616 cod. proc. pen.
stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se emergono profili di colpa
art. 310 cod. proc. pen.
richiamato come riferimento sulla rilevanza delle motivazioni del Tribunale del riesame e del giudizio incidentale in tema di sostituzione delle misure; utile al giudice di merito per confrontare l'adeguatezza delle alternative alla custodia cautelare
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può riconsiderare i fatti o la valutazione delle fonti di prova svolte dal giudice di merito; interviene solo se la motivazione è assente, mancante o manifestamente illogica
- In sede cautelare il giudice del merito deve motivare la qualificata probabilità di colpevolezza mediante un'esposizione logica e circostanziata degli indizi: la mancanza di tale motivazione può giustificare annullamento, ma la sua integrazione da parte del Tribunale del riesame rende il ricorso inammissibile
- Comportamenti successivi al fatto (es. pronti interventi dopo la sparatoria, asportazione di oggetti, contatti) e conversazioni intercettate possono essere valutati come indizi di partecipazione a un'azione programmata, purché inseriti in una ricostruzione unitaria e non interpretati in modo decontestualizzato
- Sulle esigenze cautelari il giudice deve valutare concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, anche alla luce del contesto familiare e territoriale; il mero trascorrere del tempo non basta a escludere il pericolo se persistono condizioni aggravanti
- Gli strumenti di controllo elettronico (braccialetto) non sono automaticamente idonei a sostituire la custodia in carcere: il giudice deve spiegare perché tali strumenti non impedirebbero il rischio concreto di illeciti nell'immediatezza di un allontanamento
- La formulazione dei motivi di ricorso in termini generici o con richiesta di mera rivalutazione probatoria espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a eventuali sanzioni per c.d. colpa nella proposizione del gravame
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