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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20743/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento in rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, relativo a un atto di compravendita registrato il 30/7/2009 avente ad oggetto un terreno in agro di Ginosa Marina acquistato dal contribuente dalla Regione Puglia. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile il valore originario del bene e non il maggior valore venale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 43, 51 e 52 DPR 131/1986 per omessa valutazione della possibilità di assumere, ai fini accertativi, il valore derivante dalla destinazione urbanistica del terreno al momento del rogito; (2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere il giudice di rinvio limitato l'esame alla qualifica del contribuente come coltivatore diretto senza decidere anche sulle ulteriori censure di diritto sostanziale formulate in appello; (3) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, perché la Corte tributaria si sarebbe pronunciata solo sulla qualità soggettiva del resistente senza affrontare la questione del valore effettivo/di mercato del suolo; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta edificabilità del terreno alla data della compravendita. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure dell'Ufficio perché, dall'ordinanza di rinvio e dal ricorso per cassazione precedente, risultava che l'unica questione devoluta riguardava la qualifica del contribuente come coltivatore diretto o assegnatario; non era stata proposta una specifica censura autonoma sulla natura edificabile del terreno al momento del rogito. Perciò il giudice del rinvio era precluso dal riesaminare tale profilo, operando il giudicato implicito formatosi con la precedente decisione di cassazione. Inoltre, la Corte ha osservato che, trattandosi di assegnazione/alienazione di terreni nell'ambito della normativa speciale di riforma fondiaria e della legge regionale pugliese richiamata, l'imposta proporzionale di registro va calcolata sul prezzo di assegnazione originariamente stabilito, senza possibilità per l'Ufficio di rettifica in base al valore venale o di mercato. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Agenzia e liquidate in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 43 DPR 131/1986

    Richiamato dall'Ufficio insieme agli artt. 51 e 52 TUR per sostenere l'accertamento del valore, ma la Corte nega la fondatezza della censura nel caso concreto.

  • art. 51 DPR 131/1986

    Nel caso di terreni assegnati in regime di riforma fondiaria o normativa regionale analoga, la base imponibile va individuata nel prezzo originariamente predeterminato, non nel valore venale di mercato.

  • art. 52 DPR 131/1986

    Non consente, nella fattispecie, l'accertamento di maggior valore perché il prezzo del bene era legislativamente predeterminato e non esisteva un libero mercato del bene.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato dal perimetro del giudicato rescindente e non può esaminare questioni non devolute specificamente nel giudizio di cassazione precedente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se la questione dedotta in ricorso per cassazione precedente non era stata specificamente devoluta e quindi era coperta da preclusione/giudicato implicito.

  • art. 44 Cost.

    La disciplina speciale sugli atti di assegnazione e vendita dei terreni di riforma fondiaria e quelli assimilati è letta come attuazione del principio di favor per l'accesso alla proprietà contadina.

  • Legge Regionale Puglia n. 20/1999

    La normativa regionale è considerata assimilabile alla riforma fondiaria e idonea a giustificare il trattamento fiscale basato sul prezzo di assegnazione originario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice può esaminare solo le questioni effettivamente devolute e non coperte dal giudicato implicito formatosi con la precedente pronuncia di cassazione; le questioni non specificamente censurate restano precluse.
  • Quando il prezzo del trasferimento è legislativamente predeterminato in un regime speciale di riforma fondiaria o in discipline assimilate, la base imponibile dell'imposta di registro va calcolata sul prezzo di assegnazione e non sul valore venale del bene.
  • In presenza di atti di assegnazione o alienazione di terreni privi di libero mercato perché assoggettati a una disciplina pubblicistica speciale, l'Ufficio non può procedere a rettifica di valore fondata sulla destinazione urbanistica o sul mercato al momento del rogito.
  • L'eventuale edificabilità del terreno, se non specificamente dedotta e devoluta nel precedente giudizio di legittimità, non può essere riesaminata in sede di rinvio per effetto delle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi sulla sentenza di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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