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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00723/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società aveva convenuto l'acquirente chiedendo il pagamento del saldo di una fornitura e posa di pavimentazione in porfiroide grigio, deducendo che il materiale era stato ordinato dopo visione di un campione e che il prezzo pattuito non era stato integralmente corrisposto. L'acquirente si era costituito chiedendo in via riconvenzionale l'annullamento del contratto, assumendo di essere incorso in errore sulla qualità e sulla conformazione cromatica della pietra, che avrebbe dovuto essere grigio/scura uniforme e mantenersi tale nel tempo. Il tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la corte d'appello, invece, rivalutando le prove, aveva ritenuto che il materiale corrispondesse all'ordine, che la contestazione sulla qualità fosse tardiva e che le sfumature cromatiche non integrassero vizi o difetti. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto tre censure ex art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame della propria volontà negoziale in ordine alla res contrattuale ai fini dell'errore; omesso esame della promessa del venditore circa la qualità della cosa venduta; omesso esame del riconoscimento, da parte della venditrice, della mancanza di qualità del materiale fornito, richiamando anche la denuncia del 4 agosto 2006 e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società venditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva considerato la volontà dell'acquirente e aveva correttamente valorizzato la disciplina della vendita su campione, osservando inoltre che la contestazione dei vizi era intervenuta solo dopo molto tempo e dopo un intervento di pulitura. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la valutazione delle prove, dell'attendibilità dei testi e della selezione delle fonti probatorie è riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare ogni singola deduzione. Ha reputato infondato anche il terzo motivo, perché la corte d'appello aveva escluso la prova di una specifica garanzia sulla uniformità cromatica della pietra; la mera ammissione che in astratto potessero verificarsi sfumature di colore era quindi neutra. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    primo, secondo e terzo motivo di ricorso

    il vizio deducibile è quello di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 1522 c.c.

    richiamato per qualificare l'operazione come vendita su campione, rilevante ai fini dell'accertamento della volontà dell'acquirente e della conformità del bene al campione visionato.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato solo per dare atto del deposito di memoria da parte della controricorrente in prossimità dell'udienza.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è consentito sollecitare una nuova lettura delle prove o una rivalutazione dell'attendibilità dei testi: il vizio è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La qualificazione della vendita come vendita su campione consente di valutare la conformità del bene rispetto al campione visionato dall'acquirente, e rende non decisivo il mero richiamo a una volontà soggettiva non supportata da specifiche garanzie contrattuali.
  • In tema di prova dell'inadempimento o della mancanza di qualità del bene, la contestazione tardiva e la mancata dimostrazione di una specifica promessa del venditore possono incidere decisivamente sull'esito della lite.
  • Il giudice di merito, quando seleziona una fonte di prova ritenuta più convincente, non è tenuto a discutere analiticamente ogni elemento istruttorio, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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