Cassazione Penale, Ordinanza n. 01892/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) censura sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze in parte non consentite in sede di legittimità e in parte aspecifiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, già ritenuta lineare e coerente dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne discute il contenuto, ma solo la tenuta della motivazione sulla responsabilità.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata ritenuta non riconoscibile sulla base delle valutazioni di merito già compiute dalla Corte d'appello, non superate dalle censure di legittimità.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dal ricorrente ai fini del trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata dichiarata aspecifica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre una contestazione meramente alternativa della ricostruzione dei fatti e della responsabilità quando la sentenza di merito abbia già affrontato la questione con motivazione corretta, logica e priva di fratture argomentative.
- La censura sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile quando non si confronta specificamente con gli apprezzamenti di merito posti a base del diniego.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative alle attenuanti generiche o ad attenuanti speciali, devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, sono dichiarate inammissibili.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, permane ferma la condanna di merito e il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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