Cassazione Penale, Sentenza n. 23823/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2025 con cui la Corte d'Assise d'Appello di Bologna aveva respinto la richiesta del ricorrente di dichiarare la non esecutività della sentenza italiana del 19/05/2010 (condanna a 22 anni e 8 mesi). Il ricorrente sosteneva che la stessa decisione (o il relativo titolo di condanna collegabile al medesimo fatto del 9/12/1999) era già stata riconosciuta ed eseguita in Albania su richiesta italiana (procedura ai sensi dell'Accordo italo-albanese del 24/04/2002 ratificato con l. n.204/2003): il Tribunale di Valona aveva infatti riconosciuto la sentenza italiana del 22/11/2001 e successivamente la nuova decisione di secondo grado italiana, rideterminando la pena e arrivando a una pena che il ricorrente sostiene di aver completamente espesso il 10/10/2023. La difesa ha dedotto violazione dell'art.2 dell'Accordo Italia-Albania e del principio del ne bis in idem esecutivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il ricorrente ha prodotto documentazione che crea una concreta apparenza dell'avvenuta esecuzione in Albania per il medesimo fatto di reato e che la Corte d'Appello aveva erroneamente fondato il diniego sulla mancata delibazione ex art.743 c.p.p. La Cassazione ha ricordato che la disciplina codicistica è sussidiaria (art.696, comma 2 c.p.p.) e che l'Accordo bilaterale e la relativa legge di ratifica rilevano nella verifica sostanziale dell'esecuzione estera. La Corte ha enunciato che il giudice dell'esecuzione deve accertare, oltre alla regolarità formale, se la detenzione straniera corrisponda al titolo italiano e se l'identità del soggetto che ha scontato la pena corrisponda al condannato in Italia; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rimesso la decisione al giudice dell'esecuzione per ulteriori accertamenti e per adottare i conseguenti provvedimenti (a tutela del divieto di doppia esecuzione).
Norme richiamate
art. 743 cod. proc. pen.
La Corte d'Appello aveva ritenuto che, in assenza della delibazione prevista dall'art.743, non fosse possibile riconoscere l'esecuzione all'estero; la Cassazione osserva però che tale disciplina è sussidiaria e non può precludere l'accertamento sostanziale dell'esecuzione estera quando operino strumenti convenzionali e la legge di ratifica.
art. 696 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per confermare la carattere sussidiario della disciplina codicistica rispetto a eventuali norme internazionali o convenzionali applicabili.
Legge n.204/2003 (ratifica dell'Accordo aggiuntivo Italia-Albania 24/04/2002)
“Quando in uno degli Stati è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato”.
La Corte riferisce che l'Accordo (e la legge di ratifica) disciplina la possibilità che lo Stato di cittadinanza esegua una sentenza straniera a fronte di richiesta: tale disciplina ha rilievo primario rispetto a formalismi interni contrapposti e impone al giudice dell'esecuzione di valutare la sostanziale esecuzione estera.
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21/03/1983)
Quadro convenzionale di riferimento cui si aggiunge l'Accordo bilaterale; utile per inquadrare le procedure di riconoscimento ed esecuzione di sentenze penali tra Stati.
Principio del ne bis in idem (Conv. e principi costituzionali/UE)
Rilevato come principio fondamentale: la Corte osserva che non è ammissibile che la stessa pena sia eseguita due volte per il medesimo fatto e che il giudice dell'esecuzione deve impedire qualsiasi duplicazione dell'esecuzione penale.
Massime di principio
- Quando il condannato produce atti stranieri che attestano il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza italiana all'estero, il giudice dell'esecuzione deve procedere a un accertamento sostanziale (identità del soggetto, corrispondenza del fatto, periodo di detenzione) e non limitarsi a rilievi meramente formali sulla delibazione ex art.743 c.p.p.
- La disciplina codicistica (art.743 c.p.p.) è sussidiaria rispetto alle norme convenzionali e alla legge di ratifica; gli accordi bilaterali possono avere rilievo primario nel definire la procedura di riconoscimento/esecuzione e nel determinare gli effetti della detenzione estera.
- La prova documentale del riconoscimento e dell'esecuzione estera (decisioni straniere che riconoscono il titolo, provvedimenti di esecuzione, date di effettiva espiazione) è decisiva per ottenere la non esecutività in Italia: occorre produrre atti ufficiali e, se necessario, richiedere integrazioni o verifiche tramite canali diplomatici/giudiziari internazionali.
- Il criterio rilevante è la medesimezza del fatto di reato: anche se la pena italiana è stata successivamente modificata (es. per prescrizione di un reato minore o restituzione in termini), ciò che conta ai fini del divieto di doppia esecuzione è che la detenzione estera riguardi lo stesso fatto per cui si pretende l'esecuzione in Italia.
- Il giudice italiano deve accertare l'identità della persona che ha scontato la pena all'estero e la corrispondenza tra quel soggetto e il condannato in Italia; in presenza di incertezze o di documentazione potenzialmente falsa sono necessari approfondimenti istruttori.
- Il principio del ne bis in idem impedisce che lo Stato italiano esegua una pena già scontata all'estero per lo stesso fatto: se l'esecuzione estera è valida e riguarda lo stesso titolo, l'ordinanza di esecuzione italiana deve essere dichiarata non eseguibile.
- In casi pratici, la difesa dovrebbe tempestivamente produrre tutti i provvedimenti stranieri di riconoscimento, le sentenze di conversione/rideterminazione della pena, certificati di scarcerazione o altri atti ufficiali attestanti l'espiazione, per ottenere dal giudice dell'esecuzione la declaratoria di non esecutività.
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