Sentenza del 20/11/2019 n. 30137 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione favorevole al contribuente. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, sostenendo che l'appello contenesse motivi specifici. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'Agenzia non aveva trascritto nel ricorso i passaggi rilevanti dell'atto di appello né fornito indicazioni sufficienti a consentire alla Corte di verificare autonomamente la fondatezza della censura, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, per carenza di interesse, essendo venuta meno la relativa ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare al contribuente le spese del giudizio, liquidate in 2.800 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto generiche le argomentazioni dell'Agenzia, tali da non consentire l'esame nel merito del presupposto impositivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
In applicazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione deve riportare o indicare puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti sui quali si fondano le censure, così da permettere alla Corte di verificarne la fondatezza senza svolgere indagini integrative o accedere direttamente agli atti del giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale invocato dall'Agenzia per denunciare violazioni che avrebbero determinato l'invalidità della decisione, ma le relative censure sono state ritenute inammissibili.
art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La relativa violazione non è stata esaminata nel merito perché il motivo è risultato inammissibile per carenza di interesse.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Disciplina il contenuto della sentenza tributaria. La censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile in conseguenza dell'inammissibilità del primo motivo.
IRAP
La controversia originaria riguardava la richiesta di rimborso dell'IRAP versata dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per gli anni d'imposta 1998-2001. La pronuncia di cassazione, tuttavia, si è concentrata su profili processuali e non ha deciso nel merito la sussistenza del presupposto impositivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riassumere la decisione impugnata: chi denuncia errori nell'interpretazione o nella valutazione dell'atto di appello deve riportare i passaggi essenziali dell'atto stesso e indicare con precisione dove si trovano gli elementi rilevanti.
- La Corte di cassazione non può normalmente ricostruire autonomamente il contenuto degli atti del giudizio di merito né colmare le lacune del ricorso mediante indagini integrative.
- La violazione del principio di autosufficienza può determinare l'inammissibilità della censura senza esame della questione sostanziale sottostante.
- Quando una censura principale è dichiarata inammissibile e viene meno la relativa ratio decidendi, le ulteriori censure collegate possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
- Una decisione favorevole al contribuente può essere confermata per ragioni processuali, senza che la Corte di cassazione si pronunci definitivamente sulla fondatezza sostanziale della richiesta di rimborso o sull'esistenza del presupposto impositivo.
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