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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IVA - Omessa presentazione del Modello Intra 1-bis - Dimostrazione dei presupposti sostanziali di non imponibilità - Violazione meramente formale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, per l’anno d’imposta 2001, alcune cessioni verso operatori di San Marino e della Francia fatturate senza applicazione dell’IVA, ritenendo non dimostrata l’effettiva uscita dei beni dal territorio italiano. La contestazione riguardava anche l’omessa compilazione e trasmissione del modello Intra 1-bis. La società sosteneva invece di aver fornito documentazione idonea a dimostrare il trasferimento fisico delle merci, tra cui fatture recanti i contrassegni doganali sammarinesi, documenti di trasporto vistati dalla polizia doganale, ricevute dei vettori e la comunicazione dell’Ufficio tributario di San Marino relativa al perfezionamento della procedura di interscambio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bari, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto provato che le merci fossero effettivamente uscite dal territorio italiano e fossero state consegnate a San Marino e in Francia. Ha inoltre affermato che l’omessa trasmissione del modello Intra 1-bis costituisce una violazione meramente formale quando il contribuente dimostri comunque la sussistenza dei presupposti sostanziali per il regime di non imponibilità IVA. L’appello dell’Agenzia è stato rigettato, l’avviso di accertamento è stato annullato e l’Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 8.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 1, D.L. n. 331/1993

    La non imponibilità delle cessioni può essere riconosciuta quando siano dimostrati i presupposti sostanziali dell’operazione, inclusa l’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale.

  • Art. 41, D.L. n. 331/1993

    Disciplina le cessioni intracomunitarie e il relativo regime di non imponibilità, secondo i presupposti sostanziali richiesti dalla normativa IVA.

  • Art. 71, D.P.R. n. 633/1972

    È stato richiamato in relazione alla disciplina IVA delle operazioni con territori esterni o assimilati e agli obblighi documentali connessi.

  • Art. 4, D.M. 24 dicembre 1993

    È stato invocato in relazione agli adempimenti documentali e dichiarativi riguardanti le operazioni con San Marino.

  • Modello Intra 1-bis

    L’omessa compilazione e trasmissione del modello costituisce una violazione formale, non idonea da sola a negare la non imponibilità IVA se il contribuente prova in modo concreto e attendibile l’effettivo trasferimento dei beni e gli altri presupposti sostanziali dell’operazione.

  • Principio comunitario di proporzionalità

    Gli adempimenti formali non possono comportare automaticamente la perdita di un beneficio fiscale sostanziale quando i requisiti materiali dell’operazione siano stati effettivamente rispettati e adeguatamente provati.

Massime di principio

  • L’omissione di un adempimento dichiarativo o comunicativo, come il modello Intra 1-bis, non comporta automaticamente la perdita della non imponibilità IVA se il contribuente dimostra l’effettiva movimentazione e consegna dei beni.
  • La prova dell’uscita dei beni deve essere concreta, coerente e verificabile; possono assumere rilievo fatture, documenti di trasporto, visti o attestazioni doganali, ricevute dei vettori e comunicazioni delle autorità del Paese di destinazione.
  • Il rispetto dei presupposti sostanziali dell’operazione prevale, in linea con il principio di proporzionalità, sulle irregolarità meramente formali, salvo che l’inadempimento impedisca i controlli fiscali o nasconda un’operazione inesistente.
  • In caso di cessioni verso San Marino o altri territori soggetti a prova dell’esportazione, è essenziale conservare una catena documentale completa che colleghi fattura, trasporto, passaggio doganale e consegna al destinatario.
  • L’Amministrazione finanziaria non può negare il regime di non imponibilità basandosi soltanto sull’omessa presentazione del modello Intra 1-bis, quando la realtà sostanziale dell’esportazione risulti dimostrata con documenti attendibili.

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