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Sentenza

Sentenza n. 4048/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento e declaratoria, previa tutela cautelare, dell’obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d'Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a seguito della manifestazione della volontà di richiedere il predetto visto; con ordine all’Ambasciata d'Italia ad Islamabad di provvedere alla fissazione di un appuntamento all'uopo onde consentire alla ricorrente di non accumulare un eccessivo ritardo nell'avvio della frequenza del corso universitario, già iniziato il 22 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202511036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto un’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad. Dopo avere effettuato la preiscrizione presso un’università italiana, aveva manifestato la volontà di richiedere un visto di ingresso per motivi di studio e aveva chiesto l’attivazione della relativa procedura, senza tuttavia riuscire a ottenere un appuntamento presso la sede diplomatica. Ha quindi domandato che fosse ordinato all’amministrazione di fissare l’appuntamento, anche in via cautelare, per evitare ulteriori ritardi nell’avvio del corso universitario, già iniziato. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l’avvenuta fissazione dell’appuntamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio l’Ambasciata aveva fissato l’appuntamento richiesto. Tale adempimento ha fatto conseguire alla ricorrente il risultato perseguito con l’azione avverso il silenzio, ossia essere posta in condizione di formalizzare e inoltrare la domanda di visto dopo la preiscrizione universitaria. La circostanza risultava dalla documentazione depositata dal Ministero e non era stata specificamente contestata dalla ricorrente. La precedente domanda cautelare era stata respinta perché era venuto meno l’interesse a una pronuncia propulsiva. Le spese sono state compensate in considerazione dell’elevato flusso di domande gravante sull’Ambasciata in Pakistan e dell’ingente contenzioso analogo pendente davanti al TAR.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione, volta a ottenere l’accertamento dell’inerzia e, ove necessario, l’ordine di provvedere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, in relazione alla definizione del giudizio conseguente al venir meno dell’interesse alla decisione per effetto dell’adempimento dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando l’amministrazione adempie nelle more del processo alla specifica attività richiesta dall’interessato, facendo conseguire a quest’ultimo il risultato perseguito con l’istanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatica, quando costituisce il presupposto necessario per formalizzare una domanda di visto, soddisfa l’obbligo procedimentale oggetto dell’azione contro il silenzio, senza implicare alcun giudizio sull’esito finale della domanda di visto.
  • La domanda cautelare diretta a ottenere una pronuncia propulsiva perde interesse quando, prima della decisione, l’amministrazione abbia già compiuto l’attività richiesta dal ricorrente.
  • La compensazione delle spese può essere disposta, in presenza di adempimento sopravvenuto, considerando le concrete condizioni organizzative dell’amministrazione e l’elevato afflusso di domande che abbia determinato l’inerzia contestata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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