Sentenza n. 355/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione n. 579/2024 del 29.05.2024 del responsabile del settore 4 Affari interni Legali e Patrimonio del Comune di Cecina (limitatamente alle “Selezione Codice B1” e “Selezione Codice B4”); - della determinazione n. 586 del 30.05.2024 del responsabile del settore 4 Affari interni Legali e Patrimonio del Comune di Cecina (limitatamente alle “Selezione Codice B1” e “Selezione Codice B4”); - del verbale della commissione valutatrice della “procedura selettiva per la progressione tra aree ai sensi dell’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, riservata al personale del Comune di Cecina per la copertura di n. 10 posti” del 21.05.2024 con i quali è stata stilata la graduatoria finale della procedura definita “Selezione Codice B4” (conosciuto unitamente alla determinazione 579/2024 di cui sopra); - del verbale della commissione valutatrice della “procedura selettiva per la progressione tra aree ai sensi dell’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, riservata al personale del Comune di Cecina per la copertura di n. 10 posti” del 21.05.2024 con i quali è stata stilata la graduatoria finale della procedura definita “Selezione Codice B1” (anch’esso conosciuto unitamente alla determinazione 579/2024 di cui sopra); - della delibera n. 19 del 30.01.2024 del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale di Cecina, recante approvazione del Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale, nonché del medesimo Regolamento; - dell’accordo intercorso tra il Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale di Cecina e le Organizzazioni Sindacali (incognito alla ricorrente) a valle del quale è stato emanato il regolamento di cui sopra; - della determinazione dirigenziale n. 392 del 16.04.2024 con la quale è stato “approvato l’avviso per la procedura selettiva per la progressione tra aree ai sensi dell’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, riservata al personale del Comune di Cecina per la copertura di n. 10 posti”, nonché del medesimo avviso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regolamentari, avviso, graduatorie e provvedimenti conclusivi delle procedure di progressione verticale per i profili B1 e B4, nonché il regolamento comunale sulle progressioni verticali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alle procedure di progressione verticale dall’Area Istruttori all’Area Funzionari/Elevata Qualificazione, limitatamente ai profili B1 e B4, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni locali 2019-2021. Secondo la ricorrente, la procedura avrebbe dovuto consistere nella sola comparazione di titoli, esperienza e competenze predeterminati, mentre il Comune avrebbe illegittimamente introdotto un colloquio avente natura sostanzialmente concorsuale, destinandovi 35 punti su 100 e utilizzandolo per valutare conoscenze, capacità tecniche e soft skills. È stata inoltre dedotta la violazione dell’elenco dei parametri previsto dalla normativa, sostenendo che il Comune avrebbe introdotto criteri non contemplati dalla legge. Con il secondo motivo è stata contestata la ponderazione dei criteri di valutazione: il regolamento e l’avviso attribuivano 15 punti ai titoli, 35 alle competenze professionali mediante colloquio e 50 all’esperienza lavorativa e agli incarichi, mentre l’art. 13, comma 7, del CCNL impone che a ciascuno degli elementi di valutazione — esperienza maturata nell’area di provenienza, titolo di studio e competenze professionali — sia attribuito un peso non inferiore al 20%. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che anche una diversa ponderazione non avrebbe consentito alla ricorrente di risultare vincitrice.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto. Il TAR ha distinto tra progressioni verticali ordinarie e progressioni verticali in deroga. Per queste ultime, disciplinate dall’art. 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni locali 2019-2021, l’amministrazione dispone di un margine di discrezionalità nell’individuare le modalità concrete di accertamento delle competenze professionali, purché rispetti gli elementi e i limiti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il colloquio, anche in forma di prova orale o assessment su casi pratici e situazioni di lavoro, può quindi essere utilizzato per verificare le competenze professionali e l’idoneità al passaggio all’area superiore; la sua mancata espressa previsione legislativa non ne comporta l’illegittimità. È stata invece accolta la seconda censura. Il TAR ha ritenuto che l’art. 13, comma 7, del CCNL imponga un peso minimo del 20% per ciascuno dei tre elementi di valutazione indicati dalla norma. Il regolamento comunale e l’avviso erano illegittimi perché attribuivano al titolo di studio soltanto 15 punti su 100, quindi una percentuale inferiore al minimo contrattuale. È stata respinta l’eccezione di carenza di interesse, poiché l’eventuale nuova ponderazione dei criteri avrebbe imposto una nuova selezione e avrebbe attribuito alla ricorrente una nuova chance di vittoria; non era possibile prevedere quale diversa distribuzione dei punteggi l’amministrazione avrebbe adottato. Sono stati annullati il regolamento comunale nella parte relativa ai criteri di valutazione del passaggio dall’Area Istruttori all’Area Funzionari/Elevata Qualificazione, nonché l’avviso e gli ulteriori atti impugnati, limitatamente alle procedure per i profili B1 e B4. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
le progressioni fra le aree [...] avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti
La norma disciplina le progressioni verticali ordinarie e, per le progressioni in deroga, consente la valorizzazione dell’esperienza e della professionalità maturate internamente; non esclude che l’amministrazione utilizzi un colloquio per accertare le competenze professionali.
art. 13, comma 6, CCNL Funzioni locali 2019-2021
in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025
Disciplina transitoriamente le progressioni verticali in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, per il personale che possieda i requisiti di esperienza e professionalità maturati e utilizzati dall’amministrazione per almeno cinque anni.
art. 13, comma 7, CCNL Funzioni locali 2019-2021
a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%
Impone che ciascuno dei tre elementi di valutazione — esperienza maturata nell’area di provenienza, titolo di studio e competenze professionali — riceva un peso non inferiore al 20%; la violazione di tale limite rende illegittimi il regolamento e gli atti selettivi.
art. 15, comma 1, CCNL Funzioni locali 2019-2021
procedura comparativa basata
Attua la disciplina delle progressioni verticali ordinarie, distinguendole dalle procedure transitorie in deroga disciplinate dall’art. 13, commi 6 e 7.
Massime di principio
- Nelle progressioni verticali in deroga disciplinate dall’art. 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni locali 2019-2021, l’amministrazione può prevedere un colloquio o una prova orale per accertare le competenze professionali e l’idoneità al passaggio nell’area superiore, anche se tale modalità non è espressamente prevista dalla legge.
- La disciplina delle progressioni verticali non introduce un automatismo di carriera: nel rispetto dei parametri e dei limiti stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo, l’amministrazione conserva discrezionalità nella scelta delle modalità di accertamento delle competenze professionali.
- Nelle progressioni verticali in deroga, il limite previsto dall’art. 13, comma 7, del CCNL Funzioni locali 2019-2021 impone che ciascuno degli elementi costituiti da esperienza nell’area di provenienza, titolo di studio e competenze professionali abbia un peso non inferiore al 20% del punteggio complessivo.
- È illegittimo il regolamento o l’avviso di una procedura di progressione verticale in deroga che attribuisca a uno degli elementi di valutazione previsti dall’art. 13, comma 7, del CCNL un peso inferiore al 20%, anche se la restante ponderazione dei criteri rientra nei limiti complessivi stabiliti dall’amministrazione.
- Sussiste l’interesse a impugnare i criteri di ponderazione di una procedura selettiva quando l’eventuale annullamento comporti la riedizione della selezione e una nuova possibilità di conseguire il risultato utile, non essendo necessario dimostrare in anticipo quale specifica ponderazione sarà adottata nella riedizione.
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