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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08621/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la conferma degli arresti domiciliari per detenzione di cocaina (art.73 d.P.R. 309/1990). Tre censure: (1) mancata o insufficiente motivazione e manifesta illogicità circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; deduzione che la sostanza fosse stata rinvenuta in locale condominiale e non nella disponibilità esclusiva dell'indagato, assenza di elementi tipici di spaccio, età avanzata e assenza di precedenti specifici; (2) errata valutazione del pericolo di reiterazione del reato, senza considerare la personalità e i legami locali dell'indagato; (3) mancato bilanciamento delle esigenze cautelari con la libertà personale e mancata valutazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base del sequestro della cocaina in una cantina in uso esclusivo ai coniugi Di Rocco e delle dichiarazioni spontanee rese dagli indagati. Ha inoltre ritenuto insussistenti e generiche le censure relative alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, osservando che la presenza di un quantitativo rilevante di stupefacente e l'indicazione di un canale di approvvigionamento giustificavano la prognosi negativa e l'applicazione degli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale che disciplina i reati relativi alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti; nel caso in esame la condotta contestata è la detenzione di cocaina.

  • art.273, comma 1 e 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta carenza di motivazione; la Corte ha richiamato il corretto parametro di giudizio circa l'ammissibilità delle censure in cassazione, considerando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti.

  • art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Articola le ipotesi di ricorso per cassazione e i relativi motivi; la Corte ne richiama i limiti interpretativi, in particolare che il ricorso contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.

  • art.274 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione del pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la prognosi negativa basata sugli elementi di fatto.

  • art.275 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la scelta e il bilanciamento delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione del giudice del riesame circa l'insufficienza di misure meno afflittive nel caso concreto.

  • art.64 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle dichiarazioni spontanee rese dagli indagati alla polizia giudiziaria: tali dichiarazioni sono utilizzabili se emerge chiaramente la libertà del dichiarante, e il Tribunale le ha ritenute attendibili.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in tema di condanna per contributo alla Cassa delle ammende, per valutare l'eventuale colpa nell'iniziativa del ricorrente; la Corte ha escluso colpa grave e fissato la somma equa da versare.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammesso limitatamente a censure di diritto (violazione di norme) o a denuncia di manifesta illogicità della motivazione, non per rinnovare la ricostruzione dei fatti o ottenere una diversa valutazione del quadro indiziario.
  • La Corte di legittimità verifica soltanto la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito; non procede a un sindacato in fatto né a una rivalutazione delle prove.
  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nel procedimento cautelare se è chiaro che sono state rese liberamente; il loro utilizzo può essere decisivo nella valutazione della disponibilità del locale e della sostanza sequestrata.
  • Informazioni oggettive come il rinvenimento di un quantitativo non modesto di stupefacente in locali nella disponibilità dell'indagato possono giustificare, anche in assenza di precedenti, una prognosi di pericolosità e l'applicazione di misure cautelari più afflittive.
  • Argomentazioni generiche basate sull'età avanzata o sulla mancanza di precedenti sono spesso insufficienti a contrastare la motivazione che valuta il pericolo di reiterazione quando sussistono elementi concreti indicativi di una continuità criminosa.
  • Il difensore che impugna una misura cautelare deve indicare con precisione le norme violate o dimostrare la manifesta illogicità del provvedimento, fornendo un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito.

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