Sentenza del 28/04/2016 n. 818 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IMPOSTE E TASSE IN GENERE Contenzioso tributario:in genere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della cartella mediante impugnazione dell’estratto di ruolo, poiché il contribuente ne aveva avuto conoscenza e non risultava provata una precedente valida notificazione della cartella. La sola dimostrazione del deposito presso la casa comunale non è stata considerata sufficiente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la validità della notificazione della cartella. Equitalia aveva dimostrato soltanto il deposito dell’atto presso la casa comunale, senza provare l’invio e il ricevimento della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. dopo l’affissione dell’avviso di deposito. In assenza di tale prova, la notificazione non poteva considerarsi perfezionata.
Norme richiamate
Notificazione degli atti a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
La notificazione per irreperibilità relativa richiede il rispetto di tutti gli adempimenti previsti, incluso l’invio della raccomandata informativa al destinatario dopo il deposito dell’atto presso la casa comunale. La prova del solo deposito non perfeziona la notifica.
Massime di principio
- Quando la notifica di una cartella avviene ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’agente della riscossione deve provare tutti gli adempimenti prescritti, non soltanto il deposito presso la casa comunale.
- La raccomandata informativa successiva al deposito costituisce un passaggio essenziale: in mancanza della prova del suo invio e ricevimento, la notificazione può essere considerata invalida o non perfezionata.
- Se la cartella non è stata validamente notificata, il contribuente può contestarla a partire dal momento in cui ne acquisisce effettiva conoscenza, anche attraverso l’estratto di ruolo, secondo i limiti e le condizioni applicabili al caso concreto.
- In caso di contestazione, è determinante verificare la documentazione completa della notifica: relata, deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso e raccomandata informativa.
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