Sentenza del 28/04/2016 n. 243 - Comm. Trib. Prov. Pavia
TERMINE PRESCRIZIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Credito tributario - Prescrizione - Cartella di pagamento non opposta - Applicazione del termine ordinario decennale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare il termine decennale è stata esclusa. Le cartelle di pagamento non opposte non possono essere equiparate a una sentenza di condanna passata in giudicato e, pertanto, non producono l'effetto di trasformare il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Ai crediti tributari si applica quindi il termine quinquennale, salvo specifiche diverse previsioni normative applicabili al singolo tributo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine di prescrizione applicabile a un credito tributario risultante da cartelle di pagamento non impugnate. Il resistente riteneva che la mancata opposizione rendesse il credito definitivo e consentisse di applicare il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c., normalmente riferito alle sentenze di condanna passate in giudicato. Il ricorrente sosteneva invece che la cartella non opposta non fosse equiparabile a una sentenza definitiva e che dovesse applicarsi il termine breve quinquennale.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
La norma disciplina la cosiddetta conversione del termine breve in termine decennale quando il diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato. Trattandosi di norma speciale, non può essere applicata analogicamente alle cartelle di pagamento non opposte.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento la rende definitiva sotto il profilo dell'accertamento della pretesa, ma non la equipara a una sentenza passata in giudicato ai fini della prescrizione.
- Per i crediti tributari portati da cartelle non opposte, il termine di prescrizione resta normalmente quello breve quinquennale, salvo che una specifica disposizione stabilisca un termine diverso.
- Il termine decennale dell'art. 2953 c.c. non si applica automaticamente a ogni atto amministrativo divenuto definitivo: occorre un titolo giudiziale definitivo di condanna o una fattispecie espressamente prevista dalla legge.
- Per verificare la prescrizione è necessario individuare la natura del tributo, la data di definitività della cartella, gli eventuali atti interruttivi validamente notificati e il termine previsto per quello specifico credito.
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