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Sentenza

Sentenza del 28/04/2016 n. 305 - Corte di Giustizia CEE

Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 - Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza (88%) e olio di girasole (12%).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale di una miscela greggia e fluida composta dall'88% di olio di colza e dal 12% di olio di girasole. L'importatrice l'aveva dichiarata come prodotto non alimentare, da classificare nella sottovoce 1518 00 31 della nomenclatura combinata, sulla base delle informazioni del fabbricante secondo cui, per il processo produttivo utilizzato, non poteva essere esclusa la presenza di sostanze nocive, tra cui toluene, e il prodotto era destinato esclusivamente a usi tecnici. Il VID, dopo aver analizzato alcuni campioni senza riscontrare sostanze nocive, aveva invece riclassificato la miscela nella sottovoce 1517 90 91, relativa alle miscele alimentari, chiedendo maggiori dazi doganali e IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la classificazione deve basarsi su tutti gli elementi pertinenti riferiti alle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, compresa la destinazione inerente al prodotto. Le informazioni del fabbricante relative al processo produttivo e al possibile rischio di presenza di sostanze nocive possono giustificare la qualificazione come miscela non alimentare. Il mancato riscontro di sostanze nocive nei campioni analizzati non è, da solo, sufficiente a smentire tali informazioni: servono ulteriori prove concrete sulla loro inesattezza. La Corte non ha classificato direttamente la merce, rimettendo tale compito al giudice nazionale, ma ha fornito i criteri vincolanti per la decisione finale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 e nomenclatura combinata, versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011

    Sottovoce 1517 90 91: "Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati"; sottovoce 1518 00 31: "Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana: greggi".

    La distinzione tra le due sottovoci dipende dal carattere alimentare o non alimentare della miscela, da valutare sulla base delle caratteristiche oggettive, delle proprietà del prodotto e della destinazione inerente.

  • Regola generale 1 per l'interpretazione della nomenclatura combinata

    "La classificazione delle merci nella [NC] si effettua [...] in conformità del testo delle voci e delle note".

    I titoli delle sezioni e dei capitoli hanno valore indicativo; la classificazione deve fondarsi anzitutto sul testo delle voci e sulle note pertinenti.

  • Nota 3 del capitolo 15 della nomenclatura combinata

    "La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati".

    Gli oli semplicemente denaturati restano normalmente classificati nella voce corrispondente agli oli non denaturati; tuttavia la controversia riguarda più in generale la distinzione tra miscele alimentari e non alimentari.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario, articoli 62, 68 e 71

    L'articolo 62 richiede che la dichiarazione contenga tutte le indicazioni necessarie; l'articolo 68 consente verifiche documentali, visite e prelievi di campioni; l'articolo 71 stabilisce che i risultati della verifica costituiscono la base per l'applicazione del regime doganale.

    Le informazioni contenute nella dichiarazione doganale e fornite dal fabbricante devono essere considerate, ma possono essere superate da ulteriori prove che ne dimostrino l'inesattezza. Un singolo esito analitico negativo non prevale automaticamente sulle informazioni documentali.

  • Regolamento (CE) n. 178/2002, articoli 1, 2 e 14

    Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato; sono a rischio se dannosi per la salute o inadatti al consumo umano.

    La nozione di alimento prevista dalla normativa sulla sicurezza alimentare ha finalità diverse dalla classificazione doganale. Il parere dell'autorità alimentare nazionale è un elemento valutabile, ma non è da solo determinante ai fini della voce doganale.

  • Articolo 267 TFUE

    La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, interpreta il diritto dell'Unione e fornisce criteri al giudice nazionale, al quale spetta applicarli e procedere alla classificazione concreta della merce.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale il criterio principale è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce; la destinazione è rilevante quando è inerente al prodotto e non è possibile risolvere la classificazione sulla base delle sole caratteristiche fisiche.
  • Per distinguere un prodotto alimentare da uno non alimentare occorre valutare complessivamente composizione, processo produttivo, eventuale rischio di contaminazione, documentazione del fabbricante, destinazione dichiarata e risultati dei controlli.
  • Le dichiarazioni del fabbricante sul processo produttivo e sulla possibile presenza di sostanze nocive possono essere sufficienti a sostenere la classificazione come non alimentare, anche se il rischio è soltanto potenziale e non è stato rilevato nei campioni esaminati.
  • Un'analisi negativa dimostra soltanto che le sostanze nocive non sono state rilevate nei campioni analizzati; non esclude necessariamente la possibilità della loro presenza nel prodotto o in altre partite.
  • Per disattendere le informazioni del fabbricante occorrono elementi probatori ulteriori e pertinenti, come analisi rappresentative, documentazione tecnica contraddittoria, accertamenti sul processo produttivo o indizi di inattendibilità o frode.
  • Il parere dell'autorità sanitaria o alimentare può essere considerato come elemento istruttorio, ma non vincola automaticamente l'autorità doganale, poiché sicurezza alimentare e classificazione tariffaria perseguono finalità differenti.
  • Quando la Corte di giustizia fornisce criteri interpretativi in materia doganale, la classificazione definitiva della merce resta normalmente affidata al giudice o all'autorità nazionale, che deve applicare tali criteri alle prove concrete del caso.

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