Sentenza del 28/04/2016 n. 275 - Comm. Trib. Prov. Varese
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - ISCRIZIONE DI IPOTECA - Mancata comunicazione preventiva - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'iscrizione ipotecaria effettuata senza la previa comunicazione preventiva è stata ritenuta illegittima. L'agente della riscossione è infatti obbligato a inviare tale comunicazione prima di procedere all'iscrizione, per evitare una lesione dei diritti e degli interessi del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita senza la preventiva notifica della comunicazione prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 602/1973. Tale comunicazione è necessaria per informare il contribuente dell'imminente misura cautelare, consentirgli di presentare osservazioni o regolarizzare la propria posizione e garantire il contraddittorio endoprocedimentale.
Norme richiamate
Art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973
L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento, si procederà all'iscrizione ipotecaria.
La norma impone una comunicazione preventiva quale passaggio necessario prima dell'iscrizione ipotecaria, funzionale all'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Cassazione, sentenze nn. 19667/2014 e 4914/2015; ordinanza n. 5718/2015
La giurisprudenza conferma che la mancata comunicazione preventiva rende illegittima l'iscrizione ipotecaria, poiché impedisce al contribuente di interloquire preventivamente con l'agente della riscossione.
Massime di principio
- Prima di adottare un'iscrizione ipotecaria, l'agente della riscossione deve notificare al contribuente una comunicazione preventiva, anche quando il credito risulti già formalmente accertato.
- La comunicazione preventiva non è una mera formalità: serve a garantire il contraddittorio e a permettere al contribuente di pagare, contestare il debito o segnalare eventuali impedimenti.
- L'assenza della comunicazione preventiva costituisce un vizio dell'iter procedimentale e può comportare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve verificare la data e il contenuto della comunicazione preventiva e, se essa manca, può contestare la misura cautelare per violazione dell'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 602/1973.
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