Sentenza del 19/10/2016 n. 7933 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Tasse automobilistiche - Fermo amministrativo - Non strumentalità bene - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha confermato la validità del fermo amministrativo. Ha ritenuto che l'attività svolta dal contribuente, consistente nel lavoro dipendente, potesse essere esercitata anche senza l'utilizzo dell'autovettura. Il veicolo non è stato quindi considerato strumentale in senso giuridicamente rilevante e il fermo è stato ritenuto legittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del fermo amministrativo sostenendo, in sostanza, che l'autovettura fosse strumentale alla propria attività lavorativa e che, pertanto, non potesse essere sottoposta alla misura cautelare. La questione riguardava l'interpretazione del requisito della strumentalità del bene: tale requisito ricorre soltanto quando il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'attività dipende direttamente dall'impiego del veicolo.
Norme richiamate
Disciplina del fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario della riscossione può disporre il fermo amministrativo dei veicoli del contribuente debitore, salvo che il veicolo sia strumentale all'attività esercitata dal debitore.
Circolari dell'Agenzia delle entrate sulla strumentalità dei beni
La strumentalità deve essere intesa in senso restrittivo e ricorre solo quando la produzione dei ricavi caratteristici dell'attività dipende direttamente dall'impiego del veicolo.
Massime di principio
- La semplice utilità del veicolo per recarsi al lavoro o svolgere più agevolmente un'attività non è sufficiente a escludere il fermo amministrativo.
- Per qualificare un veicolo come strumentale occorre dimostrare un rapporto diretto e indispensabile tra l'utilizzo del mezzo e la produzione dei ricavi dell'attività.
- Nel lavoro dipendente, di regola, l'automobile personale non è considerata strumentale, perché il rapporto di lavoro può essere svolto anche senza quel determinato veicolo, salvo situazioni particolari in cui l'uso del mezzo costituisca requisito essenziale della mansione.
- In caso di contestazione, il contribuente deve fornire elementi concreti che dimostrino la necessità professionale del veicolo e non soltanto la sua comodità o utilità.
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