Sentenza n. 781/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n.7 del 16/02/21 a firma del Dirigente area tecnica del Comune di Copertino, notificata in data 27/02/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione n. 7 del 16 febbraio 2021, notificata il 27 febbraio 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, chiedendone l'annullamento. Prima della decisione, con atto depositato il 10 aprile 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio e hanno chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti contro l'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, fino al momento della trattenuta della causa in decisione, la parte disponga dell'azione e possa dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione impone al giudice di prenderne atto, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza; dal testo non emerge una specifica applicazione ulteriore rispetto alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza che il giudice possa procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- In caso di mancata costituzione dell'amministrazione intimata, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
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