Cassazione Penale, Sentenza n. 12377/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/10/2024 che, pur dichiarando estinte per prescrizione le pene risultanti da due sentenze (Tribunale di Alessandria 12/11/2004 e Tribunale di Genova 30/11/2010), aveva respinto la richiesta di applicazione dell'indulto alla pena residua irrogata dal Tribunale di Milano (sentenza 03/05/2010). Il ricorrente deduceva che: (a) con ordinanza dell'8/02/2024 il giudice dell'esecuzione aveva già concesso l'indulto nel cumulo fino al limite massimo concedibile (2 anni e 6 mesi), applicando il beneficio alle pene comprese nel cumulo; (b) l'indulto era dunque già attribuito anche alla pena della sentenza di Milano, sebbene in concreto l'effetto non si fosse materialmente dispiegato per il limite massimo complessivo; (c) la successiva declaratoria di estinzione delle altre due pene (per prescrizione) comporta che l'indulto residuo disponibile debba essere applicato alla pena ancora eseguibile (quella di Milano); (d) il rigetto in ordine all'estensione dell'indulto è stato motivato erroneamente dal Tribunale di Genova con il rilievo che la decisione del 02/05/2024 «non era stata impugnata», confondendo l'atto di opposizione (art. 667, comma 4) con un mezzo di impugnazione soggetto a limiti devolutivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la motivazione del Tribunale di Genova laddove aveva respinto la domanda di estensione dell'indulto perché «sul punto non è stata effettuata opposizione», richiamando il principio secondo cui l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione ex artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. è un'istanza diretta al medesimo giudice e non un mezzo di impugnazione con effetti devolutivi. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Genova per un nuovo giudizio, disponendo che il giudice dell'esecuzione ricostruisca con precisione lo stato dell'esecuzione, determini la pena ancora da espiare tenendo conto della continuazione e della declaratoria di estinzione intervenuta, e applichi l'indulto nella quantità residua disponibile.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
L'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 667 c.4 è un'istanza diretta al medesimo giudice (non un mezzo di impugnazione devolutivo): il giudice deve decidere nel merito anche su questioni non "impugnate" in senso formale
art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte come norma collegata alla disciplina dell'opposizione/istanza davanti al giudice dell'esecuzione, confermando la natura non impugnatoria dell'atto
art. 672, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare vizi di legge e motivazione nell'ordinanza impugnata; la Corte ha invece fondato la decisione sui principi relativi all'opposizione e alla ricostruzione dello stato di esecuzione
Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001 (Caspar Hawke, Rv.220577)
Giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte secondo cui l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione non ha natura di mezzo di impugnazione ma è istanza diretta al giudice stesso; principio utilizzato per correggere la motivazione del Tribunale di Genova
Massime di principio
- L'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione (art. 667 c.4; art. 676 c.1 c.p.p.) va trattata come un'istanza al medesimo giudice e non come un mezzo di impugnazione soggetto ai limiti del principio devolutivo: il giudice deve pronunciarsi sul merito anche su questioni non "formalmente" impugnate
- Se un indulto è stato concesso in sede di cumulo tra più condanne, la successiva estinzione per prescrizione di alcune delle condanne non elimina automaticamente l'effetto dell'indulto residuo: il giudice dell'esecuzione deve ricostruire lo stato dell'esecuzione e applicare l'indulto nella quantità ancora disponibile alla pena effettivamente eseguibile
- Il riconoscimento della continuazione tra reati ha effetto definitivo sul trattamento sanzionatorio: la declaratoria di estinzione di una sola delle pene non annulla la continuazione già accertata, ma incide solo sull'eseguibilità della parte di pena dichiarata estinta
- Il giudice dell'esecuzione, quando decide su domande di estensione di benefici (es. indulto), deve motivare la propria decisione tenendo conto sia delle concessioni precedenti sia delle sopravvenienze (es. prescrizione) e non può limitare la sua valutazione con argomenti formali sul mancato esercizio di rimedi di impugnazione
- In situazioni complesse di cumulo, indulto e prescrizione il corretto approccio è ricostruire quantitativamente la pena residua dopo aver computato indulto già applicato, importi massimi concedibili e parti di pena estinte, per determinare se e quanto beneficio residuo sia effettivamente applicabile
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