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Ordinanza

Ordinanza n. 690/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. pres. n. 6/26/MB/ds del 26/3/2026, a firma del Presidente dell’Università IULM, avente ad oggetto “Sospensione temporanea dal servizio” e contestuale invito a visita medica, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto ulteriore correlato e connesso, ancorché non conosciuto; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29/05/2026: - della nota del 14/5/2026 del Direttore generale dello IULM, inviata a mezzo mail ordinaria in data 14/5/2026, avente a oggetto “Richiesta certificazione medica”, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto ulteriore correlato e connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione temporanea dal servizio con contestuale invito a visita medica e successiva richiesta di certificazione medica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del Presidente dell'Università che disponeva la sospensione temporanea dal servizio e la sottoposizione a visita medica, nonché, con motivi aggiunti, la successiva richiesta di certificazione medica formulata dal Direttore generale. La controversia trae origine dalle comunicazioni con cui la ricorrente aveva rappresentato la presenza di una malattia asseritamente incidente sullo svolgimento di alcune attività previste dal contratto di ricercatrice, chiedendo in sostanza un adattamento delle mansioni senza assentarsi dal lavoro in base alla prognosi indicata dal proprio medico. La ricorrente contestava le determinazioni datoriali ritenendole riconducibili ad accertamenti vietati sullo stato di salute del lavoratore; il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede sommaria ha ritenuto che la sospensione e l'invito a visita medica non sembrassero integrare accertamenti vietati da parte del datore di lavoro, ma fossero riconducibili al dovere datoriale di valutare l'idoneità della lavoratrice alle mansioni assegnate. L'iniziativa è stata ritenuta, allo stato, legittimamente assunta alla luce delle comunicazioni della stessa ricorrente, che aveva rappresentato una malattia potenzialmente incidente sulle attività lavorative e richiesto un adattamento delle mansioni, senza chiedere l'astensione dal lavoro. Anche il periculum in mora è stato ritenuto recessivo nel bilanciamento con il pregiudizio gravante sull'università, tenuta a tutelare la salute della lavoratrice. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; la domanda è stata respinta per carenza del fumus boni iuris e per la prevalenza, nel bilanciamento, delle esigenze di tutela della salute della lavoratrice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto dalla Segreteria.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il lavoratore rappresenta al datore di lavoro una patologia potenzialmente incidente sulle mansioni e chiede un adattamento dell'attività lavorativa senza assentarsi, l'invito a visita medica finalizzato alla valutazione dell'idoneità alle mansioni non è, a un sommario esame, assimilabile a un accertamento vietato sullo stato di salute, ma può costituire esercizio del dovere datoriale di tutela della salute e di verifica dell'idoneità lavorativa.
  • Nel giudizio cautelare, il periculum in mora allegato dal lavoratore può risultare recessivo rispetto al pregiudizio derivante all'organizzazione datoriale e alla tutela della salute del lavoratore qualora l'amministrazione o il datore siano tenuti a verificare l'idoneità alle mansioni assegnate.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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