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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20487/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo il motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque infondato perché la querela era agli atti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che, su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli ha applicato la pena di 6 mesi di reclusione per furto aggravato, con attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato accertamento delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in particolare la asserita mancanza di querela. La censura era però formulata per ragioni diverse da quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nei ricorsi avverso sentenza di patteggiamento, essendo ammissibili solo doglianze relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha inoltre rilevato che la querela risultava comunque presente agli atti, sicché la doglianza era anche manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di proscioglimento immediato in presenza di una causa ostativa; la Corte esclude la rilevanza della doglianza nel caso concreto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento, escludendo censure diverse da quelle elencate.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la dichiarazione de plano di inammissibilità del ricorso per cassazione nelle ipotesi previste.

  • legge n. 103 del 2017

    citata come fonte dell'introduzione delle previsioni sul patteggiamento e sulla declaratoria de plano di inammissibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    rimarca il perimetro ristretto dei motivi ammessi avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    giustifica la declaratoria di inammissibilità senza ulteriore contraddittorio.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione contro il patteggiamento se non si riconduce a uno dei motivi espressamente consentiti dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la costituzione del rapporto processuale e preclude l'esame nel merito di questioni come la dedotta mancanza di querela.
  • Se dagli atti risulta la presenza della querela, la censura fondata sulla sua assenza è comunque manifestamente infondata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può provvedere de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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