Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un automobilista aveva agito per il risarcimento dei danni subiti quando il veicolo di sua proprietà, condotto dalla figlia, si era scontrato su strada pubblica con un capriolo immessosi sulla carreggiata. In primo grado era stata affermata la responsabilità del Comune e rigettata la pretesa di carenza di legittimazione passiva dell’ente regionale. Il Tribunale, in appello, aveva confermato la decisione ritenendo applicabile la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e non l’art. 2052 c.c. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo contestava l’individuazione dell’ente passivamente legittimato alla luce della normativa statale e regionale sulla fauna selvatica; con il secondo denunciava la violazione delle norme sulla responsabilità e sull’onere della prova, oltre che delle norme del codice della strada; con il terzo censurava la motivazione della sentenza; con il quarto, pregiudiziale, sosteneva l’erronea esclusione dell’art. 2052 c.c. per i danni da fauna selvatica. La Regione Toscana ha resistito con controricorso; il danneggiato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, affermando che nei casi di danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale trova applicazione l’art. 2052 c.c. e non l’art. 2043 c.c. Ha ritenuto erronea la sentenza impugnata sia nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2052 c.c., sia nella parte in cui aveva ricondotto la fattispecie alla responsabilità aquiliana con conseguente verifica della colpa dell’ente convenuto. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, il secondo e il terzo motivo. La sentenza del Tribunale di Pisa è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda risarcitoria alla luce dei principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Non è la norma applicabile, secondo la Corte, ai danni da fauna selvatica nella circolazione stradale, perché la fattispecie va ricondotta all’art. 2052 c.c.
art. 2052 c.c.
Si applica anche ai danni cagionati da fauna selvatica; la responsabilità è ricondotta al soggetto o ente cui la legge attribuisce la protezione e gestione dell’animale, con conseguente superamento della sola logica della colpa aquiliana.
L. 27 dicembre 1977, n. 968
La fauna selvatica è richiamata come appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato nel quadro ricostruito dalla Corte.
L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, comma 3
Attribuisce alla Regione la tutela e gestione della fauna selvatica per finalità di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, fondando la riferibilità della responsabilità all’ente competente.
L.R. Toscana n. 3 del 1994
Richiamata nel percorso argomentativo per la delega concreta alle Province nella gestione della fauna selvatica, ma la Corte supera l’impostazione della sentenza impugnata perché centrale è l’applicazione dell’art. 2052 c.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e il deposito successivo dell’ordinanza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente il rinvio ai principi già affermati in precedenti decisioni della Corte.
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4
Costituisce il parametro dei motivi di ricorso dedotti dal Comune.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi del ricorso e nel ragionamento sulla rilevanza dell’onere della prova, ma il nodo decisivo è l’inquadramento della responsabilità nell’art. 2052 c.c.
art. 14 Codice della Strada
Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata in tema di imputazione del fatto dannoso.
art. 95 D.P.R. n. 495/1992
Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata in tema di responsabilità e obblighi connessi alla circolazione stradale.
art. 3 Cost.
La Corte afferma che l’interpretazione che applica l’art. 2052 c.c. alla fauna selvatica è compatibile con il principio di uguaglianza.
art. 65 Ord. Giud.
Richiamato per ribadire che l’esatta interpretazione della legge spetta alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- In materia di danni cagionati dalla fauna selvatica, la domanda risarcitoria va ricondotta all’art. 2052 c.c., anche quando l’animale sia selvatico e protetto, poiché la norma si applica al soggetto cui la legge attribuisce protezione e gestione dell’animale.
- L’applicazione dell’art. 2052 c.c. esclude che la fattispecie sia governata, in via principale, dai presupposti della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; non è quindi decisivo l’accertamento di una specifica colpa dell’ente secondo il paradigma generale della responsabilità extracontrattuale.
- La responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade sull’ente pubblico al quale l’ordinamento attribuisce poteri di tutela e gestione della fauna, perché l’attribuzione del potere comporta anche l’assunzione delle connesse responsabilità.
- Una precedente ordinanza di rigetto della Corte costituzionale che abbia escluso il contrasto con l’art. 3 Cost. di una lettura restrittiva di una norma non impedisce alla Cassazione di adottare un’interpretazione diversa, se compatibile con il testo normativo.
- Quando la qualificazione giuridica della domanda è erronea, la sentenza di merito deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla luce del corretto inquadramento normativo.
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