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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) della determinazione dirigenziale del Comune di Ercolano n. 817/2025 del 28 marzo 2025, recante l’aggiudicazione in favore della Sagifi S.p.A. del servizio di refezione scolastica rivolto alle scuole comunali dell’infanzia; b) della disposizione della Centrale Unica di Committenza dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana n. 127 del 19 marzo 2025, recante la proposta di aggiudicazione in favore della Sagifi S.p.A. del servizio di refezione scolastica rivolto alle scuole comunali dell’infanzia; c) dei verbali di gara ed in particolare di quelli afferenti alla valutazione delle offerte dei concorrenti, nonché del procedimento di verifica della disponibilità del centro di cottura alternativo sito in Napoli alla Piazza Capri n. 1, indicato nell’atto di partecipazione e nell’offerta dell’aggiudicataria propedeutici alla sottoscrizione del contratto; e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato.

Giustizia amministrativa202502454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di refezione scolastica in favore dell'impresa prima classificata, nonché atti di gara e verifica del centro di cottura alternativo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda in una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica in favore della prima classificata, contestando l'idoneità del centro di cottura alternativo indicato dall'aggiudicataria. La lex specialis richiedeva che l'aggiudicataria garantisse, prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, la disponibilità di un centro di cottura di emergenza, con specifica documentazione sulla disponibilità dei locali, sulle autorizzazioni e sulle attrezzature necessarie. L'art. 14.3 del capitolato prescriveva inoltre, in ciascun centro di cottura, un locale-cucina specifico, separato e dotato di tutte le attrezzature necessarie per la preparazione e lo stoccaggio dei pasti destinati agli utenti celiaci. La ricorrente ha dedotto che il centro alternativo indicato dall'aggiudicataria, pur comprendendo un locale separato per i pasti destinati ai celiaci, era privo di armadi, lavelli, fuochi e lavamani idonei, sicché non consentiva la preparazione autonoma dei pasti senza rischio di contaminazione. Il Comune ha sostenuto che la disciplina regionale consentisse linee produttive dedicate all'interno degli stessi locali e che i dispositivi igienizzanti potessero sostituire il lavamani, richiamando una relazione tecnica di parte. È stata altresì proposta domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, nei limiti precisati in motivazione, e ha annullato l'aggiudicazione. Ha qualificato la disponibilità del centro di cottura alternativo come requisito di esecuzione, non come requisito di partecipazione: la relativa verifica doveva quindi avvenire dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, secondo quanto previsto dalla lex specialis. Esaminata la documentazione tecnica prodotta dall'aggiudicataria, il Collegio ha rilevato che il locale destinato alla preparazione dei pasti per celiaci disponeva soltanto di alcuni frigoriferi, un banco inox, un'affettatrice e un tritacarne/grattugia, ma non degli armadi, lavelli e fuochi necessari alla conservazione, al lavaggio e alla cottura separata degli alimenti. Ha inoltre constatato l'assenza di un idoneo lavamani, in contrasto con l'allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento CE n. 852/2004. Le prescrizioni del capitolato, che imponevano un locale cucina specifico e separato, prevalevano sulle soluzioni alternative prospettate dal Comune; i dispositivi igienizzanti potevano costituire soltanto misure aggiuntive e non sostitutive del lavaggio delle mani con acqua corrente. La carenza del requisito di esecuzione comportava la decadenza dall'aggiudicazione e rendeva illegittimo il provvedimento, con necessità per la stazione appaltante di rideterminarsi mediante scorrimento della graduatoria in favore della seconda classificata. Il TAR ha rigettato la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, poiché non era stata dimostrata l'avvenuta stipula. La precedente istanza di accesso endoprocessuale era già stata definita con cessazione della materia del contendere. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, mentre le spese sono state compensate nei confronti della CUC e dell'aggiudicataria non costituitesi.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 113 d.lgs. 36/2023

    È richiamato come base normativa della possibilità di prevedere requisiti di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • art. 9 del capitolato speciale

    L’IA dovrà avere nella propria disponibilità, in locazione o in proprietà o altro idoneo titolo, per tutta la durata del contratto, un centro cottura per la preparazione dei pasti... L’IA, in sede di gara dovrà, altresì, impegnarsi a garantire, per tutta la fase di esecuzione del contratto, la piena disponibilità di un Centro Cottura di emergenza...

    La disposizione configura la disponibilità del centro di cottura alternativo come requisito di esecuzione da verificare dopo l'aggiudicazione e prima della stipula o dell'avvio del servizio.

  • art. 14.3 del capitolato speciale

    L’IA dovrà possedere, all’interno del centro di cottura, un locale-cucina specifico per la produzione di pasti differenziati per celiaci... Tale locale dovrà essere separato dagli ulteriori locali-cucina al fine di assicurare l’assenza di contaminazione ambientale ed alimentare.

    La clausola impone, per ciascun centro di cottura, un locale separato e adeguatamente attrezzato per la preparazione dei pasti destinati agli utenti celiaci; la sua violazione rende inidoneo il centro alternativo.

  • allegato II, capitolo I, punto 4, regolamento CE n. 852/2004

    Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura.

    La disponibilità di un lavamani con acqua corrente fredda e calda nei locali di cucina è obbligatoria; dispositivi igienizzanti o soluzioni disinfettanti non possono sostituire il lavaggio con acqua.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis qualifica la disponibilità di un centro di cottura come requisito necessario per l'esecuzione del servizio e ne consente l'acquisizione dopo l'aggiudicazione, tale requisito non deve necessariamente sussistere al momento della presentazione dell'offerta, ma deve essere verificato nel termine previsto prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio.
  • La carenza di un requisito di esecuzione prescritto dalla lex specialis, accertata al momento dell'aggiudicazione o nel diverso momento stabilito dalla legge di gara, impedisce la stipula del contratto e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente illegittimità del provvedimento e possibile scorrimento della graduatoria.
  • Quando il capitolato prescrive, per ciascun centro di cottura, un locale separato e specificamente attrezzato per la preparazione dei pasti destinati a utenti celiaci, non è sufficiente la mera presenza di una linea produttiva dedicata all'interno di spazi condivisi, né è sufficiente un locale privo delle attrezzature necessarie per conservazione, lavaggio e cottura separata degli alimenti.
  • Le prescrizioni della lex specialis che impongono un locale cucina separato e attrezzato devono essere rispettate anche alla luce della normativa europea in materia di igiene alimentare; l'assenza del lavamani con acqua corrente fredda e calda non può essere compensata da dispositivi igienizzanti, che hanno funzione aggiuntiva e non sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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