Cassazione Penale, Sentenza n. 42406/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo: vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per la presunta ingiustificata mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento, pur disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 441 c.p.p., dei filmati delle telecamere di videosorveglianza relativi alla zona in cui si sarebbe consumato il reato; i filmati non erano più disponibili per ragioni tecniche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello abbia fornito risposta adeguata e coerente con la motivazione del primo grado, integrandosi con essa. Ha ritenuto superflua l'acquisizione fisica dei filmati mancanti alla luce del complesso degli elementi probatori autosufficienti (filmati esterni acquisiti immediatamente, confronto dattiloscopico con impronta sull'autovettura, elaborazione del traffico telefonico che collocava l'imputato in zona, ritrovamento del veicolo nel comune di residenza, e assenza di una versione difensiva coerente). Ha inoltre ritenuto che l'assenza materiale delle immagini non fosse decisiva, anche perché gli autori avevano il volto coperto. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
utilizzato per giustificare il trattamento del procedimento in forma cartolare
norma richiamata per motivare la trattazione del procedimento in forma cartolare; non incide sul merito del motivo di ricorso
art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
richiamato insieme all'art. 23 d.l. 137/2020 per la procedura cartolare
norma richiamata quale base procedurale per il trattamento cartolare del procedimento
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
consentito il sindacato della Cassazione solo per ‘‘illogicità manifesta’’ della motivazione; il motivo dedotto (vizio di motivazione per mancata acquisizione dei filmati) è stato ritenuto generico/indeterminato e non sorretto da deduzioni tali da dimostrare la decisività delle immagini
art. 441 cod. proc. pen.
disposta dall'organo giudicante di primo grado l'acquisizione dei filmati
la pronuncia ha rilevato che, sebbene l'acquisizione fosse stata disposta, la loro assenza materiale non ha inciso sulla decisione data la presenza di altri elementi probatori risolutivi
art. 616 cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa, anche al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende
applicata per condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda di euro 3.000 a seguito dell'inammissibilità
artt. 110, 56, 624 e 625 n.n.2 e 5 cod. pen.
delitti per i quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado
norme sostanziali che descrivono le imputazioni (concorso, furto, tentato furto aggravato); la Cassazione non ha riesaminato il merito della condanna ma ha valutato la legittimità del ricorso
Massime di principio
- La mancata acquisizione o la perdita materiale di una singola prova (es. filmati) non è automaticamente idonea a viziare la decisione se il giudice ritiene che il resto del compendio probatorio sia autosufficiente e risolutivo
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: si censura l'"illogicità manifesta" della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)), non la diversa valutazione degli elementi di fatto; i motivi devono essere specifici e non meramente reiterativi
- Quando primo e secondo grado forniscono motivazioni coerenti e interconnesse, queste si integrano formando un unico corpo argomentativo che la Cassazione può ritenere adeguato salvo evidenze manifeste contrarie
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello può disporla solo se non può decidere allo stato degli atti per incompletezza dell'istruttoria di primo grado
- Le impugnazioni generiche o non specificamente correlate ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata sono, di massima, inammissibili in cassazione
- Esiste il rischio di condanna per spese e di sanzione alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o formulati con profili di colpa: valutare la non manifesta decisività di elementi mancanti prima di proporre ricorso
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