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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13702/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius tra la coniuge divorziata e la coniuge al momento del decesso. La Corte d'appello aveva attribuito 2/3 alla ex moglie e 1/3 alla vedova, ritenendo che l'assegno riconosciuto in sede di divorzio all'ex coniuge avesse natura assistenziale e quindi integrasse il presupposto per il diritto alla quota di reversibilità; nella distribuzione delle quote aveva valorizzato la lunghissima durata del primo matrimonio rispetto alla brevissima durata del secondo. La ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che i giudici di merito non avessero considerato che l'ex coniuge non aveva contestato la convivenza prematrimoniale tra la ricorrente e il defunto, durata circa vent'anni; 2) omessa pronuncia sulle istanze istruttorie dirette a provare la durata di tale convivenza prematrimoniale; 3) violazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, censurando la qualificazione come assegno divorzile di una somma di soli 300 euro semestrali, ritenuta dalla ricorrente troppo esigua per avere natura di assegno di divorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non riportava puntualmente le difese dei gradi di merito dalle quali desumere la dedotta non contestazione della durata ventennale della convivenza prematrimoniale; inoltre la sentenza impugnata non escludeva la convivenza, ma rilevava soltanto che i suoi esatti termini non erano stati provati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso i capitoli di prova non esaminati, rendendo impossibile valutarne la decisività; la Corte ha ribadito che l'omesso esame di un'istanza istruttoria è rilevante solo se il fatto da provare è decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla funzione assistenziale dell'attribuzione economica pattuita in sede di divorzio; la valutazione sulla modicità dell'importo è stata considerata censura di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione nei termini di legge. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della ex coniuge resistente, con distrazione al difensore anticipatario; nulla è stato disposto quanto all'INPS, rimasto sostanzialmente non attivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. è inammissibile se non è specificamente indicato il contenuto delle difese di merito da cui desumere la mancata contestazione del fatto dedotto.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; il controllo di legittimità non consente di sostituire valutazioni di merito alla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di un'istanza istruttoria è denunciabile solo se il fatto oggetto di prova è decisivo; occorre indicare specificamente i capitoli di prova per consentire il controllo sulla decisività.

  • art. 5, co. 6, L. 898/1970

    La qualificazione dell'attribuzione economica disposta in sede di divorzio come assegno rilevante ai fini della pensione di reversibilità dipende dall'accertamento di fatto sulla sua funzione assistenziale e non dalla sola entità dell'importo.

  • Cass. 1875/06

    L'omesso esame di una prova è rilevante solo se il fatto da essa desumibile avrebbe potuto condurre con certezza a una decisione diversa, e non con mera probabilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede una puntuale trascrizione e specifica indicazione delle allegazioni e difese di merito, onde dimostrare la non contestazione del fatto decisivo.
  • La censura per omessa pronuncia o omesso esame di istanze istruttorie è inammissibile se il ricorrente non indica in modo preciso il contenuto della prova non esaminata e la sua decisività rispetto al fatto controverso.
  • La qualificazione di una somma riconosciuta in sede di divorzio come assegno idoneo a fondare il diritto alla quota di pensione di reversibilità è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La modicità dell'importo pattuito non è, da sola, criterio giuridico decisivo per escludere la natura assistenziale dell'attribuzione, se la decisione di merito ha accertato la funzione di sostentamento periodico della somma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivorzioPensioni
RamiProcesso civileFamigliaPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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