Cassazione Penale, Ordinanza n. 19745/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello all'esito di giudizio abbreviato per detenzione di sostanze stupefacenti in continuazione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto. In particolare ha contestato che la condotta potesse essere ricondotta alla fattispecie non lieve di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che ricorressero i presupposti per la lieve entità. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico, privo di specifiche ragioni di diritto e di puntuali dati di fatto, e mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle emergenze processuali, senza indicare travisamenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero di merito e non consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione delle prove e non a denunciare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già motivato in modo puntuale l'esclusione della lieve entità, valorizzando il considerevole quantitativo di droga detenuta, la presenza di tre diverse tipologie di sostanza e l'organizzazione dell'attività in un luogo stabilmente destinato all'occultamento dello stupefacente. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come base della continuazione contestata e della condanna pronunciata nei gradi di merito.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per la detenzione illecita di stupefacenti, applicata nei gradi di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di lieve entità esclusa dalla Corte territoriale sulla base del dato quantitativo, della pluralità delle sostanze e dell'organizzazione della condotta.
art. 616 c.p.p.
implicato nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso con profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente fattuali o sollecitare una rivalutazione delle prove, se non si indicano specifici vizi della motivazione o precisi travisamenti delle risultanze processuali.
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere negata quando la motivazione di merito evidenzi un apprezzabile quantitativo di sostanza, la presenza di più tipologie di stupefacente e un'organizzazione dell'attività incompatibile con la lieve entità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico, riproduttivo di deduzioni già vagliate dai giudici di merito e privo di una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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