Sentenza n. 23/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 02354/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il provvedimento comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, adottato a seguito di un’ordinanza di demolizione non eseguita. Deduceva: violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 per omessa o irregolare notificazione dell’ordinanza di demolizione, consegnata alla moglie convivente, e per omessa notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza; insussistenza dell’inottemperanza per la pendenza di un sequestro sui beni; erronea valutazione unitaria di opere eterogenee; violazione dei principi di proporzionalità, necessità e adeguato contemperamento degli interessi, nonché carenza di motivazione sull’area acquisita; incompetenza del dirigente comunale, ritenendo necessaria la competenza dell’organo consiliare; violazione delle garanzie partecipative e delle norme edilizie, sostenendo che le opere rientrassero nell’edilizia libera o fossero state realizzate in base a DIA e senza mutamento di destinazione d’uso; illegittimità derivata dell’acquisizione per i vizi dell’ordinanza di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. Ha ritenuto regolare la notificazione dell’ordinanza di demolizione mediante consegna alla moglie convivente presso l’abitazione, modalità idonea a fondare la presunzione di consegna e conoscenza da parte del destinatario. Poiché l’ordinanza del 2012 non era stata tempestivamente impugnata, essa era divenuta inoppugnabile; sono state quindi dichiarate inammissibili le censure relative al carattere non abusivo delle opere e alla violazione delle garanzie partecipative nel procedimento demolitorio, nonché infondata la censura di illegittimità derivata dell’acquisizione. La mancata notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza non incide sulla validità dell’acquisizione, poiché l’effetto acquisitivo si produce automaticamente per legge allo scadere del termine di novanta giorni e il provvedimento ha natura meramente dichiarativa. Il sequestro penale sospende il decorso del termine per demolire, ma non rende illegittima l’ordinanza; nel caso concreto il dissequestro era intervenuto nel 2017, sicché il termine era successivamente decorso senza che l’interessato avesse allegato di avere ottemperato. La censura su proporzionalità, motivazione e individuazione dell’area è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione della sentenza appellata; quest’ultima aveva evidenziato la natura vincolata dell’acquisizione e la limitazione all’area di sedime. È stata respinta anche la censura di incompetenza, poiché la competenza del dirigente o responsabile dell’ufficio comunale deriva dall’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 e dall’art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs. 267/2000. Spese del grado integralmente compensate per la complessità della vicenda e la necessità di integrare la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime consegue alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine previsto dalla legge.
L’acquisizione costituisce un’autonoma sanzione per l’inottemperanza, si produce automaticamente allo scadere del termine di novanta giorni e il relativo provvedimento ha natura meramente dichiarativa; la competenza all’adozione dell’ordinanza di demolizione e degli atti conseguenti spetta al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente.
art. 139 c.p.c.
La consegna ad una persona di famiglia, presso la casa di abitazione o il luogo di lavoro, nel comune di residenza, integra una forma di notificazione prevista anche nel c.p.c.
La consegna dell’atto al familiare convivente fonda la presunzione di consegna al destinatario e, conseguentemente, di conoscenza dell’atto.
art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs. 267/2000
Sono attribuiti ai dirigenti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione.
La disposizione conferma la competenza dirigenziale in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale, riferita all’ordinanza di demolizione ormai divenuta inoppugnabile, non può essere utilmente dedotta contro il successivo provvedimento acquisitivo.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dall’appellante, ma il giudice non ha fondato su di essa una specifica statuizione decisiva.
Massime di principio
- La consegna di un provvedimento amministrativo a un familiare convivente presso la casa di abitazione del destinatario è idonea a fondare la presunzione legale di consegna e conoscenza dell’atto; in mancanza di tempestiva impugnazione, l’ordinanza di demolizione diviene inoppugnabile e i suoi vizi non possono essere fatti valere contro il successivo provvedimento acquisitivo mediante illegittimità derivata.
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce un’autonoma sanzione per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e si produce automaticamente allo scadere del termine di legge; il successivo provvedimento dell’amministrazione ha natura meramente dichiarativa, sicché la mancata notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza non ne determina l’illegittimità.
- Il sequestro penale dell’immobile abusivo non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, ma sospende il decorso del termine per adempiere; una volta intervenuto il dissequestro, il termine riprende a decorrere e l’effetto acquisitivo può perfezionarsi se il destinatario non provvede alla demolizione.
- L’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione è un’attività vincolata e la competenza ad adottare i relativi provvedimenti spetta al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente, non all’organo consiliare.
- In appello è inammissibile per difetto di specificità la censura che non si confronti puntualmente con le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
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