Cassazione Civile, Sentenza n. 20397/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 per presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti e inattendibilità della contabilità: l'Ufficio, a fronte di un volume d'affari dichiarato di euro 19.900,00 e fatture/operazioni risultanti dagli elenchi clienti per euro 5.680.853,00 (movimenti bancari per euro 6.655.851,00), ha determinato induttivamente un reddito non dichiarato di euro 1.626.144,17 attribuendo il 50% del vantaggio fiscale all'emittente e 50% ai beneficiari; ha inoltre recuperato IVA ai sensi dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972. Il ricorrente contestava la modalità di determinazione del maggior reddito (presunta ripartizione paritaria, mancato riconoscimento delle componenti negative/costi) e sollevava profili di illegittimità costituzionale della disciplina IVA richiamata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Agenzia in presenza dell'inattendibilità delle scritture contabili e delle altre evidenze (elenchi, movimenti bancari) e ha confermato che, nel caso di accertamento induttivo "puro", l'Ufficio deve tenere conto (anche mediante presunzioni supersemplici) delle componenti negative/costi in misura forfettaria; ha altresì ritenuto ragionevole, in assenza di prove contrarie, l'attribuzione paritaria (50/50) del vantaggio fiscale tra emittente e destinatari. Quanto all'IVA, la Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 (principio di cartolarità): chi emette fattura per operazioni inesistenti è tenuto al versamento dell'IVA indicata in fattura, salvo prova di buona fede o di eliminazione tempestiva del rischio di perdita del gettito. La questione di costituzionalità proposta è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina le condizioni per l'accertamento induttivo; quando la contabilità è inattendibile l'Ufficio può determinare il reddito sulla base di dati e notizie extracontabili e valersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (presunzioni supersemplici).
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
art. 41 del d.P.R. n. 600/1973
Regola l'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione: abilita l'Ufficio a determinare il reddito sulla base dei dati e notizie raccolti, con possibilità di utilizzare presunzioni "supersemplici" e determinare i costi in via induttiva, invertendo l'onere della prova a carico del contribuente.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
art. 41 bis del d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata in tema di accertamenti collegati tra soggetti (controlli derivanti da verifiche su altre società); qui considerata nel contesto della legittimità di operare accertamenti anche in relazione a controlli incrociati.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
art. 32 del d.P.R. n. 600/1973
Prevede che, ai fini dell'imposizione diretta, prelievi e versamenti non giustificati sui conti bancari possono essere posti a base dell'accertamento come elementi sintomatici di ricavi non annotati; l'uso esclusivo di tale criterio può però portare a risultati particolarmente gravosi.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
art. 21, comma settimo, d.P.R. n. 633 del 1972
Principio di "cartolarità" dell'IVA: chi espone l'IVA in fattura per operazioni inesistenti è debitore dell'imposta per l'intero ammontare indicato; norma conforme al diritto unionale e applicata a tutela del gettito, salvo possibilità di rettifica nei casi in cui l'emittente dimostri buona fede o l'eliminazione tempestiva del rischio di perdita di gettito.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
art. 51 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma che disciplina presupposti e modalità di accertamento ai fini IVA, collegato all'utilizzo di elementi extracontabili (quali movimenti bancari) per la ricostruzione della base imponibile.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986
Norma ordinaria sui requisiti di deducibilità dei costi; la Corte ha precisato che non si applica nel caso di accertamento induttivo puro o d'ufficio, dove i costi devono essere tenuti in conto anche forfettariamente per rispettare il principio della capacità contributiva.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), art. 2
art. 2 della legge n. 212/2000
Richiamata nella prospettiva della doglianza sulla trasparenza delle norme tributarie; la Corte ha ritenuto che l'art. 21, comma 7, sia comunque compatibile con i principi invocati.
Costituzione Italiana
artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 21, comma 7; la Corte ha ritenuto che non sussistano profili di contrasto con tali parametri costituzionali.
Massime di principio
- Se la contabilità è ritenuta inattendibile e sussistono forti discrepanze extracontabili (elenchi clienti/fornitori, movimenti bancari), l'Amministrazione può legittimamente procedere con l'accertamento induttivo (art. 39 e art. 41) e avvalersi anche di presunzioni "supersemplici" che invertono l'onere della prova sul contribuente.
- Nell'accertamento induttivo "puro" l'Ufficio deve comunque tenere conto delle componenti negative/costi, anche mediante determinazioni forfettarie, per rispettare il principio della capacità contributiva; il contribuente resta invece onerato della prova contraria.
- In assenza di prove contrarie, la ricostruzione del vantaggio fiscale derivante da fatture ritenute inesistenti può essere distribuibile tra soggetti coinvolti (es. ripartizione 50/50) quando ciò risulti ragionevole e non sussistano elementi per una diversa attribuzione.
- Ai fini IVA, per effetto del principio di cartolarità (art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972) l'emittente di una fattura per operazioni inesistenti è debitore dell'imposta indicata in fattura: il diritto alla detrazione del destinatario è disciplinato separatamente e il rimborso all'emittente è possibile solo se questi dimostra buona fede o l'eliminazione tempestiva del rischio di perdita di gettito.
- L'utilizzo esclusivo dei movimenti bancari per determinare l'imponibile può produrre effetti particolarmente gravosi; il Fisco ha discrezionalità nella scelta del metodo accertativo purché giustificata e motivata e compatibile con i principi di proporzionalità e capacità contributiva.
- La contestazione dell'accertamento deve essere fondata su elementi concreti: se il contribuente vuole disattribuire una ripartizione presuntiva del vantaggio fiscale o ottenere riconoscimento di costi, deve fornire idonea prova documentale e argomentativa.
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