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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18916/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello resta quindi ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per ricettazione, deducendo un unico motivo: la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Sosteneva inoltre che la pena irrogata fosse eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate: quanto alla prescrizione, ha osservato che era stata applicata la recidiva aggravata ex art. 99, comma quarto, c.p., che rileva ai fini del computo del termine prescrizionale; quanto alla pena, ha ribadito che la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per le circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto del processo, rispetto al quale la ricorrente invocava la prescrizione

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    la recidiva contestata e ritenuta in sentenza incide sul computo del termine di prescrizione

  • art. 157, comma terzo, c.p.

    ai fini del tempo necessario a prescrivere non si applicano le disposizioni dell'art. 69 c.p.; rileva quindi la recidiva contestata e riconosciuta

  • art. 69 c.p.

    il giudizio di comparazione tra circostanze non incide sul calcolo della prescrizione

  • art. 132 c.p.

    criterio legale per la determinazione giudiziale della pena

  • art. 133 c.p.

    parametri di commisurazione della pena cui il giudice deve attenersi

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini del computo della prescrizione del reato, la recidiva contestata e ritenuta in sentenza deve essere considerata, anche se nel giudizio di comparazione sia stata reputata subvalente o equivalente rispetto alle attenuanti.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p. non incide sul calcolo del termine di prescrizione quando la legge espressamente esclude tale rilevanza.
  • La censura sulla misura della pena è inammissibile o infondata quando la motivazione del giudice di merito dia conto, in modo non apparente e congruo, degli elementi valorizzati ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; la graduazione della pena resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la doglianza sulla dosimetria della pena non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata contiene un'apprezzabile giustificazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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