Cassazione Civile, Ordinanza n. 25761/2021 del 22/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino proveniente dalla Nigeria, respinta in sede amministrativa dalla Commissione territoriale. Il Tribunale aveva confermato il diniego. In appello, la Corte di Venezia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per asserita mancata rituale notificazione dell'atto di citazione all'Avvocatura dello Stato, rilevando che l'appellante non aveva fornito prova della regolarità della notifica. Il ricorso per cassazione deduceva un vizio in relazione alla disciplina della notificazione, sostenendo che, una volta riscontrata la non ritualità della notifica, la Corte d'appello avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione della stessa ai sensi degli artt. 330 e ss. c.p.c. e, in particolare, dell'art. 291 c.p.c., invece di dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente evidenziava inoltre che dai verbali di udienza emergeva la presenza dell'Avvocatura dello Stato e la rimessione della causa in decisione senza contestazioni sulla notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la notifica dell'atto di impugnazione eseguita non presso l'Avvocatura dello Stato, ma in modo non conforme alla disciplina applicabile, integra una nullità e non una inesistenza della notificazione; pertanto, il giudice deve rilevarla d'ufficio e ordinare la rinnovazione del rapporto notificatorio, anche senza istanza di parte, poiché si tratta di questione relativa alla regolare costituzione del contraddittorio. Conseguentemente, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello era erronea. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro formale del motivo di ricorso, anche se la censura investe in sostanza la violazione della disciplina sulla notificazione e sulla rinnovazione del contraddittorio
art. 330 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di notificazione dell'impugnazione
art. 291 c.p.c.
la Corte afferma che, quando la notificazione è nulla e non inesistente, il giudice deve disporne la rinnovazione, anche d'ufficio
art. 370, comma primo, c.p.c.
richiamato per la costituzione dell'Amministrazione intimata al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11
citato nel passaggio in cui si precisa che, nei casi in cui non opera la deroga alla regola di notificazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, la notifica eseguita diversamente è nulla e rinnovabile
Massime di principio
- La notificazione dell'atto introduttivo o dell'atto di impugnazione eseguita in modo non conforme alla disciplina speciale prevista per le Amministrazioni dello Stato non è, di regola, inesistente ma nulla, con conseguente possibilità di rinnovazione.
- Quando il giudice rileva la nullità della notificazione, deve ordinare la rinnovazione del relativo atto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. anche in difetto di specifica istanza di parte, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio.
- La declaratoria di inammissibilità non è corretta se il vizio della notificazione è sanabile mediante rinnovazione; in tali casi il giudice deve privilegiare la regolarizzazione del contraddittorio rispetto alla chiusura immediata del processo.
- Le nullità che incidono sulla costituzione del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell'eventuale giudicato sulla questione.
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