Cassazione Penale, Sentenza n. 17523/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. il 20/08/2022. All'imputata sono contestati i reati di tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti a offendere (artt. 56, 575 c.p. e art. 4 legge 18/04/1975 n.110) per avere il 31/07/2022 colpito con un coltello a serramanico (16 cm) i coniugi Juma Stefani e Perez Vaquero Faustino, ferendoli rispettivamente al torace e all'addome. La difesa ha sollevato tre censure principali: 1) vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle persone offese e omissione di considerare elementi exculpanti e documentazione che indicherebbe una reazione difensiva dell'indagata; 2) errata qualificazione del dolo, sostenendo l'assenza dell'animus necandi (al più dolo eventuale) per la modalità dell'azione e il tipo di arma; 3) insufficienza delle esigenze cautelari, atteso che l'indagata è rimasta libera per 19 giorni senza segnali di fuga o reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilevando la concordanza sul nucleo essenziale delle dichiarazioni delle persone offese, i riscontri documentali e le ammissioni della ricorrente. Ha confermato la corretta qualificazione giuridica in termini di tentato omicidio, valorizzando l'idoneità concreta dell'azione a causare la morte (tipo di arma, zone colpite, espressioni minacciose utilizzate dall'imputata). Ha condiviso la valutazione delle esigenze cautelari in termini di concreto e attuale rischio di reiterazione, motivando l'inidoneità di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; è stata altresì disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario secondo le disposizioni vigenti.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per il riesame del provvedimento cautelare davanti al Tribunale; il ricorso per cassazione impugna l'ordinanza di riesame
art. 56 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione in relazione alla partecipazione o alla consumazione del reato; collocato nel contesto della contestazione del tentativo
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio; applicata nella qualificazione del fatto come tentato omicidio, tenendo conto dell'idoneità della condotta a causare la morte
legge 18 aprile 1975, n. 110 art. 4
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Richiamata per il reato di porto di armi o oggetti atti a offendere relativo al coltello impiegato
art. 273 cod. proc. pen.
gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
Norma sul requisito dei 'gravi indizi' per le misure cautelari; la Corte ricorda che l'insussistenza va valutata solo se emerge la violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento delle prove); la Corte convalida la valutazione del giudice di merito in presenza di motivazione non manifestamente irragionevole
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis disp. att. c.p.p.
Previsioni relative agli adempimenti della cancelleria e degli obblighi di comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario in caso di provvedimenti riguardanti persone detenute
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di merito: può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di specifiche norme giuridiche, non la diversa valutazione delle prove.
- Differenze o incongruenze di dettaglio nelle dichiarazioni delle vittime non escludono automaticamente la credibilità complessiva se resta concordante il nucleo essenziale dei fatti e sussistono riscontri documentali o ammissioni dell'imputato.
- L'animus necandi nel tentato omicidio può essere desunto dall'idoneità concreta dell'azione a causare la morte (arma utilizzata, zone corporee colpite, modalità, contesto e parole minacciose), valutata ex ante rispetto alla percezione del soggetto al momento dell'azione.
- La singola ferita non è di per sé indice esclusivo dell'assenza di volontà omicidiaria; conta la valutazione complessiva della condotta e delle circostanze.
- La sussistenza delle esigenze cautelari si valuta non solo sulla gravità astratta del reato, ma sulla concretezza del pericolo di reiterazione alla luce delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto; ciò può giustificare misure più afflittive se le restrizioni meno severe risultano verosimilmente inefficaci.
- Per contrastare una misura cautelare in casi analoghi è utile proporre elementi che dimostrino concretamente l'assenza di pericolo di reiterazione (ad es. stabile rete familiare/lavorativa, assenza di condotte violente pregresse documentabili, diagnosi/terapia che attenuino il rischio) e mettere in evidenza eventuali vizi logici non meramente ricognitivi nella motivazione del giudice di merito.
- La proposizione di ricorso in cassazione privo di prospettazioni di illegittimità della motivazione o di violazioni di legge espone al rischio di inammissibilità e alle conseguenti sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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