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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18362/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo relativo a: (i) una polizza assicurativa per euro 1.683.317,95 presso Cardif Vita S.p.A. e (ii) euro 8.581.944,05 su conto presso Banca Popolare di Sondrio. I sequestri erano disposti nell'ambito di indagini per presunte distrazioni correlate al fallimento di IDB S.p.A. (complessivi contestati circa euro 19.116.193,00 e ulteriori euro 4.636.000,00 per accordi transattivi). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) incompetenza del giudice che ha emesso il decreto perché, a suo dire, il fascicolo era già formato per il dibattimento; 2) omessa/insufficiente motivazione sul periculum in mora e violazione dei principi di proporzionalità/gradualità; 3) mancata verifica della pertinenzialità del denaro rispetto al profitto contestato e erroneo onere probatorio attribuito al ricorrente; 4) errore nella quantificazione del profitto e omissione di valutazione delle imposte versate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (confermando che, per la competenza ai fini cautelari, conta l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti e non la singola persona del giudice; la regola dell'immutabilità del giudice non si estende al procedimento cautelare). Ha invece accolto i secondi e terzi motivi (con rilevanza assorbente sul quarto): la motivazione sul periculum in mora è meramente apparente perché si è fondata sul solo rilievo della fungibilità del denaro senza concreti indici che facessero temere l'occultamento; è stata omessa la valutazione degli elementi dedotti dal ricorrente (lungo tempo trascorso, mancato occultamento dopo precedente dissequestro, apertura di conto e continuità negli investimenti). Inoltre il Tribunale ha illegittimamente invertito l'onere probatorio, ritenendo che il Novelli dovesse dimostrare l'origine lecita dei fondi; secondo le Sezioni Unite (Massini) il richiedente la misura deve provare il nesso di pertinenzialità tra bene e reato. Per tali ragioni la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 317, comma 2, cod. proc. pen.

    La regola prevista per il sequestro conservativo viene applicata in via analogica anche al sequestro preventivo, con riferimento alla competenza e all'ufficio che materialmente detiene gli atti.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche del periculum in mora; la sola natura fungibile del denaro non giustifica automaticamente il sequestro.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di impugnazioni avverso provvedimenti cautelari (richiamata nella parte introduttiva delle censure sulla competenza).

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Definisce il 'giudice che procede'; la Corte interpreta la competenza considerando l'ufficio che materialmente dispone degli atti.

  • art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

    La regola dell'immutabilità del giudice non si estende al procedimento cautelare, che è incidentale e autonomo rispetto al principale.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca; il sequestro preventivo funzionale alla confisca richiede adeguata motivazione, specie sul periculum in mora.

  • Sez. U, 'Ellade' (n. 36959 del 24/06/2021)

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade

    Ha stabilito che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il periculum in mora e che non è ammesso un automatismo basato sulla natura fungibile del denaro.

  • Sez. U, 'Massini' (n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025)

    Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Massini

    Ha chiarito che la fungibilità è caratteristica del bene ma non sostituisce la prova del nesso di pertinenzialità; il richiedente la misura deve dimostrare il legame eziologico tra bene e reato, non spetta al destinatario provare d'ufficio l'origine lecita dei fondi.

Massime di principio

  • La competenza per l'adozione di misure cautelari dopo l'esercizio dell'azione penale va valutata sulla base dell'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti; l'immutabilità del giudice non si applica ai procedimenti cautelari.
  • Il periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione concreta: la sola natura fungibile del denaro non costituisce di per sé motivo sufficiente per il sequestro.
  • Chi richiede il sequestro preventivo deve fornire elementi che dimostrino il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato; non è corretto ribaltare sull'indagato l'onere di provare l'origine lecita dei fondi quando il richiedente non ha fornito prove adeguate.
  • Il giudice di merito deve valutare le circostanze temporali e comportamentali (es. tempo trascorso dai fatti, mancato occultamento dei beni, modalità di gestione successiva dei fondi) prima di ritenere sussistente il pericolo di dispersione.
  • In caso di motivazione apparente od omissione nella valutazione dei presupposti per il sequestro, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, richiedendo al giudice del merito un'analisi puntuale delle prove e dell'onere probatorio.

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