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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03036/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, della contestuale adesione dei controricorrenti e della previsione di compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza pronunciare sulle spese. La decisione non affronta il merito della controversia sulla servitù e non esamina i motivi originari del ricorso, perché il processo si è estinto per rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione una sentenza della Corte d'appello di Ancona in una controversia avente ad oggetto una servitù. In prossimità della camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente. I controricorrenti hanno apposto visto all'atto di rinuncia e hanno aderito, prevedendo la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha quindi esaminato solo gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione e la disciplina delle spese, richiamando gli artt. 390 e 391 c.p.c., nonché l'insegnamento per cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che estingue il processo senza necessità di accettazione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; gli adempimenti di notifica o comunicazione alle controparti sono funzionali all'adesione e alle spese, non al perfezionamento dell'efficacia estintiva.

  • art. 391 c.p.c.

    La condanna alle spese non viene pronunciata quando alla rinuncia abbiano aderito le altre parti personalmente o tramite difensori autorizzati con mandato speciale; nel caso concreto, l'adesione ha escluso la statuizione sulle spese.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato per il raffronto: a differenza della rinuncia nel processo ordinario, nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti perché l'atto produce comunque l'estinzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente sottoscritta, produce l'estinzione del processo come atto unilaterale recettizio, senza necessità di accettazione da parte dei controricorrenti.
  • La comunicazione o notifica della rinuncia alle controparti serve principalmente a consentire l'adesione alla rinuncia e a regolare la statuizione sulle spese di legittimità.
  • Quando tutte le parti intimate o costituite aderiscono alla rinuncia e prevedono la compensazione delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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