Ordinanza n. 24/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 7595/2026, datata 30 gennaio 2026 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti ha denegato l'iscrizione agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sul presupposto della mancata partecipazione del ricorrente alla procedura selettiva di cui al D.R. Rep. n. 1878/2025, in contrasto con principi di rango primario e con statuizioni giurisdizionali già passate in cosa giudicata; - del predetto D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025, recante “Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026”; - ove occorra e nei limiti di interesse, dei Manifesti degli Studi e della disciplina interna dell'Università resistente relativi agli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026; - ove occorra, degli atti e avvisi con cui l'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti ha reiteratamente affermato la pretesa indisponibilità di posti per gli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, in difetto di una istruttoria verificabile e in contrasto con giudicati amministrativi formatisi sul punto; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il D.R. n. 920 del 2021, il Regolamento didattico del CdLM, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo e per l'adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, della odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l'iscrizione al CdLM in Medicina e Chirurgia presso l'Università “G. d'Annunzio” di Chieti previa valutazione del curriculum studiorum
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e avviso di selezione per l'ammissione agli anni successivi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Segreteria Studenti dell'Università ha negato l'iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, motivando il diniego con la mancata partecipazione alla procedura selettiva prevista dall'avviso universitario. Sono stati inoltre impugnati l'avviso di selezione, la disciplina interna di Ateneo, i manifesti degli studi e gli ulteriori atti con cui l'Università avrebbe affermato l'indisponibilità di posti per gli anni successivi al primo. Il ricorrente ha dedotto il contrasto degli atti con principi di rango primario e con precedenti giudicati amministrativi, contestando anche l'assenza di un'istruttoria verificabile sull'effettiva indisponibilità dei posti. Ha chiesto, in via cautelare, l'ammissione con riserva e in sovrannumero, nonché l'accertamento del diritto all'iscrizione previa valutazione del curriculum studiorum.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito nel merito le censure relative al diniego di iscrizione, all'avviso di selezione, all'indisponibilità dei posti e al rapporto con i giudicati amministrativi. Ha rilevato che le questioni richiedono un approfondimento proprio della sede di merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata per l'11 dicembre 2026, anziché pronunciarsi sulla sospensione degli atti o disporre l'ammissione provvisoria richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice cautelare, quando la domanda cautelare può essere adeguatamente tutelata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, di fissare tale udienza senza adottare una specifica misura cautelare sospensiva.
Massime di principio
- Quando le questioni prospettate in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa all'adozione di una misura sospensiva, quando il rapido esame della causa nel merito è ritenuto sufficiente a proteggere la posizione dedotta in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 514/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 102/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 103/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 104/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 105/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 106/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →