Cassazione Penale, Sentenza n. 22263/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza ex art. 175 cod. proc. pen. di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte d'appello di Salerno che aveva condannato il ricorrente a 3 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte d'appello, con ordinanza del 19/02/2024, si era dichiarata incompetente a decidere sull'istanza e aveva trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione; la Procura Generale aveva chiesto l'accoglimento dell'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il difensore che l'ha sottoscritta (avv. Gerardo Cembalo) non risulta iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. anche all'istanza di restituzione nel termine, sulla base di consolidata giurisprudenza. Per effetto di ciò l'istanza è stata respinta per inammissibilità. Non è stata disposta condanna alle spese del procedimento, atteso che la richiesta non ha natura di mezzo di impugnazione.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Norma invocata per la restituzione nel termine; la Corte d'appello aveva ritenuto che, ai sensi del comma 4, la competenza a decidere sull'istanza spettasse alla Corte di Cassazione, motivo per cui aveva trasmesso gli atti.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione
La Corte ha applicato questa disposizione anche all'istanza di restituzione nel termine, dichiarandola inammissibile perché sottoscritta da un difensore non iscritto nell'albo speciale.
r.d.l. 27/11/1933, n. 1578, art. 4, comma 2
"Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, ... il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33"
Norma storica che legittima la riserva del patrocinio davanti alla Corte di Cassazione agli avvocati iscritti nell'albo speciale; richiamata per confermare l'obbligo di iscrizione per il patrocinio in Cassazione.
d.lgs. 10/12/2009, n. 179, art. 1, comma 1
Richiamato per spiegare la vigenza e l'operatività delle norme storiche sul patrocinio in Cassazione e la tenuta dell'albo speciale.
Massime di principio
- Le istanze di restituzione nel termine dirette alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritte da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti: la mancata iscrizione determina l'inammissibilità dell'istanza.
- Prima di proporre un'istanza di restituzione nel termine verso atti della Corte d'appello, verificare la competenza del giudice e, in caso di trasmissione alla Cassazione, assicurarsi che il difensore sia abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione o incaricare un difensore cassazionista.
- La giurisprudenza estende l'applicazione dell'art. 613 cod. proc. pen. anche alle istanze procedurali (come la restituzione nel termine), non solo al ricorso principale; la forma e la qualifica del difensore sono requisiti sostanziali di ammissibilità.
- L'inammissibilità di un'istanza di restituzione nel termine non comporta automaticamente la condanna alle spese del procedimento quando la richiesta non sia qualificabile come mezzo di impugnazione.
- Per evitare nullità o inammissibilità formali, predisporre controllo preventivo delle iscrizioni nell'albo speciale e, se necessario, procedere alla sostituzione o affiancamento di un difensore cassazionista prima della sottoscrizione e deposito dell'atto.
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