Cassazione Penale, Sentenza n. 7350/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 10/07/2023 che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 25/05/2023; quest'ultima aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria applicata in relazione a contestazioni provvisorie ai sensi dell'art. 628, comma primo e terzo, n. 1 e 3-quinquies, cod. pen. e art. 582 cod. pen. Il ricorrente deduce un unico motivo, evocando la violazione di legge (con richiamo ad art. 606 lett. c) c.p.p.) e denunciando la illogicità, omissione o apparenza della motivazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari: in sostanza si contesta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione, e che la motivazione che descrive il ricorrente come incline alla violenza non sarebbe coerente con il successivo dato comportamentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, aspecifico e manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva fornito motivazione logica e argomentata, evidenziando la particolare gravità della condotta, le vicende cautelari pregresse e la condanna intervenuta, elementi idonei a fondare il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il pericolo di reiterazione può desumersi dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti, ove persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma indicata come riferimento per la contestazione provvisoria: la Corte considera la gravità della condotta contestata ai fini del pericolo di reiterazione
art. 582 cod. pen.
Altra norma penalmente rilevante nella contestazione; contribuisce, congiuntamente alle altre contestazioni, alla valutazione della pericolosità del soggetto
art. 606 lett. c) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione del motivo di cassazione; la Corte osserva che il richiamo è generico e non specificamente fondato
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina il pericolo di reiterazione: la Corte afferma che tale pericolo può essere desunto dalle modalità delle condotte anche se risalenti, se permangono atteggiamenti proclivi e collegamenti ambientali
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintetica esposizione del motivo nel ricorso (limiti della motivazione richiesta in cassazione)
Massime di principio
- Un motivo generico, aspecifico o che si limita a richiamare norme senza confutare in modo puntuale la motivazione impugnata è spesso dichiarato inammissibile
- La gravità e le modalità della condotta, nonché le vicende cautelari pregresse e una condanna intervenuta, possono legittimare la misura cautelare per pericolo di reiterazione anche se i fatti sono in parte risalenti
- Il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p. può essere desunto da elementi sintomatici (atteggiamenti proclivi, collegamenti ambientali) e non va confuso con la mera attualità della condotta criminosa
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione di merito a quella del giudice del merito se quest'ultimo ha fornito una motivazione logica e argomentata; il ricorso deve invece mostrare la specifica illogicità o violazione di legge
- In caso di ricorso inammissibile o infondato, è possibile la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di somme a titolo di ammenda
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