Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7350/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 10/07/2023 che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 25/05/2023; quest'ultima aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria applicata in relazione a contestazioni provvisorie ai sensi dell'art. 628, comma primo e terzo, n. 1 e 3-quinquies, cod. pen. e art. 582 cod. pen. Il ricorrente deduce un unico motivo, evocando la violazione di legge (con richiamo ad art. 606 lett. c) c.p.p.) e denunciando la illogicità, omissione o apparenza della motivazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari: in sostanza si contesta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione, e che la motivazione che descrive il ricorrente come incline alla violenza non sarebbe coerente con il successivo dato comportamentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, aspecifico e manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva fornito motivazione logica e argomentata, evidenziando la particolare gravità della condotta, le vicende cautelari pregresse e la condanna intervenuta, elementi idonei a fondare il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il pericolo di reiterazione può desumersi dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti, ove persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma indicata come riferimento per la contestazione provvisoria: la Corte considera la gravità della condotta contestata ai fini del pericolo di reiterazione

  • art. 582 cod. pen.

    Altra norma penalmente rilevante nella contestazione; contribuisce, congiuntamente alle altre contestazioni, alla valutazione della pericolosità del soggetto

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione del motivo di cassazione; la Corte osserva che il richiamo è generico e non specificamente fondato

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione: la Corte afferma che tale pericolo può essere desunto dalle modalità delle condotte anche se risalenti, se permangono atteggiamenti proclivi e collegamenti ambientali

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintetica esposizione del motivo nel ricorso (limiti della motivazione richiesta in cassazione)

Massime di principio

  • Un motivo generico, aspecifico o che si limita a richiamare norme senza confutare in modo puntuale la motivazione impugnata è spesso dichiarato inammissibile
  • La gravità e le modalità della condotta, nonché le vicende cautelari pregresse e una condanna intervenuta, possono legittimare la misura cautelare per pericolo di reiterazione anche se i fatti sono in parte risalenti
  • Il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p. può essere desunto da elementi sintomatici (atteggiamenti proclivi, collegamenti ambientali) e non va confuso con la mera attualità della condotta criminosa
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione di merito a quella del giudice del merito se quest'ultimo ha fornito una motivazione logica e argomentata; il ricorso deve invece mostrare la specifica illogicità o violazione di legge
  • In caso di ricorso inammissibile o infondato, è possibile la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di somme a titolo di ammenda

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.