Cassazione Civile, Ordinanza n. 21102/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su istanza di una società nei confronti di una persona fisica, in forza di una scrittura privata del 5 gennaio 2012 con cui quest'ultima aveva assunto un obbligo ritenuto dai giudici di merito qualificabile come espromissione, collegato al residuo debito di una società terza e alla prosecuzione dei rapporti commerciali. Il debitore ha proposto opposizione, respinta dal Tribunale, e poi appello, anch'esso respinto. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che dalle prove sarebbe emersa l'inesistenza dell'accordo tra le parti e che il consenso della creditrice non sarebbe stato valido perché riferito ad altro soggetto; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1321, 1325, 1326 e 1418 c.c., assumendo che la scrittura non potesse integrare un contratto per mancanza di accordo e dovesse essere dichiarata nulla. La società controricorrente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata produzione degli atti e documenti su cui esso si fondava.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., ritenendola infondata perché dedotta in modo generico e senza indicare atti diversi dalla scrittura privata già prodotta in primo grado. Nel merito, ha richiamato la disciplina giurisprudenziale dell'espromissione: contratto tra creditore e terzo che assume spontaneamente l'obbligazione altrui, senza che rilevino i rapporti interni con l'obbligato e senza necessità di accettazione del creditore, essendo sufficiente che questi venga a conoscenza dell'impegno. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente qualificato la scrittura privata come espromissione sulla base del testo dell'accordo, della corrispondenza intercorsa e della prova orale, in particolare della deposizione del teste che aveva confermato l'assunzione personale dell'impegno per agevolare la ristrutturazione della situazione economica della società debitrice originaria. Si è trattato, secondo la Corte, di un accertamento di fatto adeguatamente motivato e non censurabile in sede di legittimità, anche quanto all'esistenza dell'accordo espromissorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
l'eccezione di inammissibilità per mancata produzione degli atti è infondata se dedotta in modo generico e senza indicare quali documenti sarebbero mancanti rispetto a quelli già prodotti nei gradi di merito
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto suscettibile di rigetto/inammissibilità
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale base procedurale per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo è inammissibile quando mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la censura di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale e la qualificazione in concreto già compiuti dal giudice di merito
art. 1321 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'assenza di un valido accordo contrattuale
art. 1325 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dei requisiti essenziali del contratto
art. 1326 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il consenso della creditrice non si fosse formato validamente nei suoi confronti
art. 1418, comma 2 c.c.
invocato per sostenere la nullità del contratto per difetto di accordo o di requisiti essenziali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'espromissione è un contratto tra creditore e terzo che assume spontaneamente il debito altrui; non assumono rilievo i rapporti interni tra terzo e debitore originario, né i motivi dell'intervento del terzo, purché non emerga un preesistente accordo con il debitore che snaturi la fattispecie.
- L'assunzione dell'obbligazione da parte dell'espromittente si perfeziona quando il creditore ne abbia conoscenza, senza che sia necessario un atto di accettazione espresso.
- La qualificazione di una scrittura privata come espromissione e l'accertamento della sussistenza dell'accordo costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettiva, non per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira soltanto a contestare la ricostruzione fattuale e l'apprezzamento probatorio compiuti dai giudici di merito.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata produzione degli atti ex art. 369 c.p.c. deve essere specifica e puntuale: non è sufficiente un rilievo generico, occorrendo indicare quali atti o documenti mancanti siano decisivi rispetto ai motivi proposti.
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