Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8229/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di consegna eseguita in base a un mandato d'arresto europeo (reato: riciclaggio in forma continuata, richiamato art. 49, par.1, lett. a) L. n.129/2019). I motivi principali erano: 1) violazione dell'art. 18-bis L. n.69/2005 per presunta valutazione insufficiente del 'radicamento' del ricorrente in Italia (certificato di residenza e dichiarazioni di conoscenti ritenute non adeguatamente valutate dalla Corte territoriale); 2) violazione dell'art. 18 L. n.69/2005 per mancato accertamento del rischio di trattamenti inumani o degradanti (art.4 Carta UE, art.3 CEDU); 3) violazione dell'art. 16 L. n.69/2005 per non aver assunto prove decisive e non aver richiesto integrazioni probatorie, nonostante difficolta del ricorrente nel reperire documenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: a seguito delle modifiche legislative (d.lgs. 2/2/2021, n.10) la Corte di Cassazione non esercita piu un sindacato di merito sulle decisioni di consegna rese dalle Corti di appello e il ricorso non è ammissibile per vizi di motivazione; le censure sul 'radicamento' attengono al merito e non possono essere riesaminate in Cassazione. Il motivo relativo al rischio di trattamenti inumani o degradanti non poteva essere dedotto per la prima volta in Cassazione, salvo fatti notori o recenti pronunce di legittimità, elementi che non erano stati forniti. Quanto alla prova e all'integrazione documentale, la Corte ha richiamato l'onere del cittadino comunitario di allegare elementi specifici indicativi della stabile dimora e ha sottolineato che, se vi fossero dubbi, la Corte d'appello ha la facoltà (e il potere) di richiedere o acquisire documentazione integrativa; nel caso concreto il ricorrente non aveva sollecitato tale attività e la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti gli elementi acquisiti. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; adempimenti della Cancelleria ai sensi dell'art.22, comma 5, L. n.69/2005.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis

    Richiede l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio nazionale valutando legami familiari, abitativi, lavorativi, linguistici, culturali e sociali; nella decisione la Corte precisa che le contestazioni sul modo di valutare questi elementi attengono al merito e non sono sindacabili in Cassazione dopo le modifiche legislative

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18

    Disciplina la valutazione del rischio di sottoposizione, dopo la consegna, a trattamenti inumani o degradanti; la Corte afferma che tale rischio puo essere dedotto in Cassazione per la prima volta solo se fondato su fatti notori o recenti pronunce di legittimità

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 16

    Attribuisce alla Corte d'appello la facoltà di acquisire documentazione integrativa e svolgere indagini quando residuano dubbi sulla situazione personale del richiesto; la Corte di Cassazione non sostituisce tale valutazione di merito

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22

    Regola la procedura di consegna e i rimedi; modificata dal d.lgs. n.10/2021 per limitare il sindacato della Cassazione sulle decisioni di consegna

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, art. 18 (modifica art. 22 L. n.69/2005)

    Ha rimosso la possibilita di impugnare in Cassazione 'anche nel merito' le decisioni sulle consegne, circoscrivendo il controllo della Cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., lett. a), b) e c)

  • Legge n. 129/2019, art. 49, par. 1, lett. a)

    Norma richiamata per la qualificazione del reato (riciclaggio in forma continuata) oggetto del mandato d'arresto europeo

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 4

    Richiama il divieto di trattamenti inumani o degradanti, che può essere invocato in sede di consegna ma richiede adeguata iniziale allegazione

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 3

    Analogamente all'art.4 della Carta UE tutela contro trattamenti inumani o degradanti; per essere oggetto di valutazione in Cassazione deve basarsi su fatti notori o giurisprudenza recente

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. a), b), c)

    Indica i motivi tassativi di impugnazione in Cassazione ammessi dopo le modifiche normative; la Cassazione si limita a questi controlli e non puo riesaminare il merito o vizi motivazionali delle decisioni di consegna

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Disposizione richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria disposta dalla Corte in caso di inammissibilita del ricorso

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.10/2021 la Cassazione non riesamina il merito delle decisioni di consegna rese dalle Corti d'appello: le censure sulla motivazione e sulla valutazione del 'radicamento' sono inammissibili in Cassazione e devono essere proposte e sviluppate davanti alla Corte territoriale.
  • Chi invoca il radicamento/stabile dimora in Italia deve allegare elementi concreti e specifici (prova di legami familiari, abitativi, lavorativi, documenti anagrafici, contratti di lavoro, iscrizione a servizi sanitari ecc.); l'onere probatorio grava sul cittadino comunitario che chiede di scontare la pena in Italia.
  • Se sussistono dubbi sulla situazione personale del richiedente, la Corte d'appello ha la facolta di richiedere integrazioni probatorie o acquisire d'ufficio documenti: e' opportuno sollecitare formalmente tale attivita in sede di appello se si ritiene insufficiente la prova prodotta.
  • La questione del rischio di trattamenti inumani o degradanti puo essere sollevata in Cassazione per la prima volta solo se fondata su fatti notori o su recenti pronunce di legittimità che attestino una situazione sistemica; altrimenti va dedotta e provata nelle fasi precedenti.
  • Non sollecitare in tempo utile l'acquisizione di documenti o l'attivazione di mezzi istruttori davanti alla Corte d'appello aumenta il rischio che la Corte consideri gli elementi raccolti sufficienti e rende inammissibili i successivi rilievi in Cassazione.
  • In casi analoghi, predisporre sin dall'inizio una documentazione completa e, se necessario, chiedere formalmente alla Corte territoriale l'integrazione probatoria e la valutazione specifica dei legami di radicamento consente di preservare le questioni dall'inammissibilita in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.