Cassazione Penale, Sentenza n. 8229/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di consegna eseguita in base a un mandato d'arresto europeo (reato: riciclaggio in forma continuata, richiamato art. 49, par.1, lett. a) L. n.129/2019). I motivi principali erano: 1) violazione dell'art. 18-bis L. n.69/2005 per presunta valutazione insufficiente del 'radicamento' del ricorrente in Italia (certificato di residenza e dichiarazioni di conoscenti ritenute non adeguatamente valutate dalla Corte territoriale); 2) violazione dell'art. 18 L. n.69/2005 per mancato accertamento del rischio di trattamenti inumani o degradanti (art.4 Carta UE, art.3 CEDU); 3) violazione dell'art. 16 L. n.69/2005 per non aver assunto prove decisive e non aver richiesto integrazioni probatorie, nonostante difficolta del ricorrente nel reperire documenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: a seguito delle modifiche legislative (d.lgs. 2/2/2021, n.10) la Corte di Cassazione non esercita piu un sindacato di merito sulle decisioni di consegna rese dalle Corti di appello e il ricorso non è ammissibile per vizi di motivazione; le censure sul 'radicamento' attengono al merito e non possono essere riesaminate in Cassazione. Il motivo relativo al rischio di trattamenti inumani o degradanti non poteva essere dedotto per la prima volta in Cassazione, salvo fatti notori o recenti pronunce di legittimità, elementi che non erano stati forniti. Quanto alla prova e all'integrazione documentale, la Corte ha richiamato l'onere del cittadino comunitario di allegare elementi specifici indicativi della stabile dimora e ha sottolineato che, se vi fossero dubbi, la Corte d'appello ha la facoltà (e il potere) di richiedere o acquisire documentazione integrativa; nel caso concreto il ricorrente non aveva sollecitato tale attività e la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti gli elementi acquisiti. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; adempimenti della Cancelleria ai sensi dell'art.22, comma 5, L. n.69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis
Richiede l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio nazionale valutando legami familiari, abitativi, lavorativi, linguistici, culturali e sociali; nella decisione la Corte precisa che le contestazioni sul modo di valutare questi elementi attengono al merito e non sono sindacabili in Cassazione dopo le modifiche legislative
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18
Disciplina la valutazione del rischio di sottoposizione, dopo la consegna, a trattamenti inumani o degradanti; la Corte afferma che tale rischio puo essere dedotto in Cassazione per la prima volta solo se fondato su fatti notori o recenti pronunce di legittimità
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 16
Attribuisce alla Corte d'appello la facoltà di acquisire documentazione integrativa e svolgere indagini quando residuano dubbi sulla situazione personale del richiesto; la Corte di Cassazione non sostituisce tale valutazione di merito
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22
Regola la procedura di consegna e i rimedi; modificata dal d.lgs. n.10/2021 per limitare il sindacato della Cassazione sulle decisioni di consegna
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, art. 18 (modifica art. 22 L. n.69/2005)
Ha rimosso la possibilita di impugnare in Cassazione 'anche nel merito' le decisioni sulle consegne, circoscrivendo il controllo della Cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., lett. a), b) e c)
Legge n. 129/2019, art. 49, par. 1, lett. a)
Norma richiamata per la qualificazione del reato (riciclaggio in forma continuata) oggetto del mandato d'arresto europeo
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 4
Richiama il divieto di trattamenti inumani o degradanti, che può essere invocato in sede di consegna ma richiede adeguata iniziale allegazione
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 3
Analogamente all'art.4 della Carta UE tutela contro trattamenti inumani o degradanti; per essere oggetto di valutazione in Cassazione deve basarsi su fatti notori o giurisprudenza recente
Codice di procedura penale, art. 606, lett. a), b), c)
Indica i motivi tassativi di impugnazione in Cassazione ammessi dopo le modifiche normative; la Cassazione si limita a questi controlli e non puo riesaminare il merito o vizi motivazionali delle decisioni di consegna
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria disposta dalla Corte in caso di inammissibilita del ricorso
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.10/2021 la Cassazione non riesamina il merito delle decisioni di consegna rese dalle Corti d'appello: le censure sulla motivazione e sulla valutazione del 'radicamento' sono inammissibili in Cassazione e devono essere proposte e sviluppate davanti alla Corte territoriale.
- Chi invoca il radicamento/stabile dimora in Italia deve allegare elementi concreti e specifici (prova di legami familiari, abitativi, lavorativi, documenti anagrafici, contratti di lavoro, iscrizione a servizi sanitari ecc.); l'onere probatorio grava sul cittadino comunitario che chiede di scontare la pena in Italia.
- Se sussistono dubbi sulla situazione personale del richiedente, la Corte d'appello ha la facolta di richiedere integrazioni probatorie o acquisire d'ufficio documenti: e' opportuno sollecitare formalmente tale attivita in sede di appello se si ritiene insufficiente la prova prodotta.
- La questione del rischio di trattamenti inumani o degradanti puo essere sollevata in Cassazione per la prima volta solo se fondata su fatti notori o su recenti pronunce di legittimità che attestino una situazione sistemica; altrimenti va dedotta e provata nelle fasi precedenti.
- Non sollecitare in tempo utile l'acquisizione di documenti o l'attivazione di mezzi istruttori davanti alla Corte d'appello aumenta il rischio che la Corte consideri gli elementi raccolti sufficienti e rende inammissibili i successivi rilievi in Cassazione.
- In casi analoghi, predisporre sin dall'inizio una documentazione completa e, se necessario, chiedere formalmente alla Corte territoriale l'integrazione probatoria e la valutazione specifica dei legami di radicamento consente di preservare le questioni dall'inammissibilita in Cassazione.
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