Cassazione Penale, Sentenza n. 15029/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra due condanne: n. 4153 della Corte d'appello di Torino (irrevocabile 01/08/2021) per reati indicati con gli artt. 81 e 624-bis cod. pen., commessi il 27/11/2020, e n. 3817 del Tribunale di Torino (irrevocabile 27/10/2021) per il reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen., commesso il 21/09/2021. L'istanza era motivata dalla presunta unitarietà del disegno criminoso tra le condotte; in cassazione il ricorrente denunciava che il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione basandosi soltanto sul lasso temporale tra i fatti e non su una valutazione complessiva degli elementi sintomatici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva negato la continuazione. La Corte ha ritenuto che gravasse sul ricorrente l'onere di allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare una programmazione unitaria delle condotte; la mera vicinanza temporale, l'omogeneità formale dei reati o il riferimento generico alla natura delle violazioni non sono sufficienti. È stato considerato rilevante l'apprezzabile lasso di tempo intercorrente tra i reati (pur inferiore a un anno) e l'assenza di circostanze fattuali concrete che indichino che, al momento del primo fatto, i successivi fossero già programmati. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
L'art. 81 richiede l'identità del disegno criminoso: la continuazione presuppone una programmazione unitaria e preesistente delle condotte. In sede di esecuzione il riconoscimento necessita di elementi concreti indicanti che i reati successivi fossero, almeno nelle linee essenziali, già programmati al momento del primo.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale relativa alle istanze in sede di esecuzione; utilizzata nel motivo di ricorso per contestare la decisione del giudice dell'esecuzione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile/infondato il censimento per mancanza di allegazioni specifiche.
art. 624-bis cod. pen.
Qualificazione di uno dei reati oggetto di condanna (richiamata per descrivere il primo episodio): la semplice omogeneità tipologica del reato non basta a provare la sussistenza della continuazione senza ulteriori elementi fattuali.
art. 628, comma 2, cod. pen.
Qualificazione del reato oggetto della seconda condanna: anche qui, la sussistenza della continuazione non può essere desunta soltanto dalla natura del reato o dall'appartenenza allo stesso settore di illecito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (più sentenze richiamate: Sez. 1 n. 35806/2016, Sez. 5 n. 21326/2010, Sez. U. n. 28659/2017, ecc.)
Stabilito il principio che grava sul ricorrente l'onere di allegare indicatori concreti della programmazione unitaria (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, causalità, sistematicità, abitudini di vita). Il decorso del tempo è un elemento decisivo: maggiore è il lasso temporale, più improbabile la programmazione unitaria; in assenza di prova contraria si presume che fatti successivi non fossero progettati.
Massime di principio
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti che dimostrino una programmazione unitaria delle condotte; non è sufficiente la sola similitudine tipologica o la vicinanza cronologica.
- Il tempo intercorso tra i reati è un indice rilevante: un apprezzabile lasso temporale, se non compensato da altri elementi probatori, può far escludere la continuazione.
- Occorre valutare complessivamente indicatori come l'omogeneità del bene giuridico tutelato, la contiguità spazio-temporale, le modalità esecutive, i nessi causali e la sistematicità del comportamento.
- La programmazione unitaria richiede che, al momento del primo reato, i successivi fossero almeno delineati nelle linee essenziali; reati decisi estemporaneamente non consentono il riconoscimento della continuazione.
- In sede di esecuzione il principio è lo stesso del giudizio di cognizione: non si può equiparare la propensione abituale alla commissione di reati con la previsione di un progetto criminoso unitario.
- Allegazioni generiche sulla natura o tipologia dei reati sono insufficienti: è necessario riferire circostanze fattuali tratte dalle sentenze o da altri elementi probatori che attestino la continuità programmata.
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