Sentenza n. 1966/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall''Ambasciata d’'Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato ci cui al N.O. P-RN/L/Q/2024100557.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, relativo a un nulla osta al lavoro. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto integravano il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio quando, nel corso del processo, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta; il TAR lo ha applicato per dichiarare cessata la materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l'attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere quando entrambe le parti ne riconoscano l'effetto satisfattivo.
- Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio avverso il silenzio, attiva il procedimento che era stato omesso e tale attività soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La condotta operosa dell'amministrazione sopravvenuta alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato quando il giudice la disponga.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →