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Sentenza

Sentenza n. 133/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Nota REGISTRO UFFICIALE U. 000161571 del 27/11/2024 emesso dal COMANDO GENERALE del Corpo delle Capitaneria di Porto - GUARDIA COSTIERA- ROMA; - della Comunicazione Registro Ufficiale U. 0038900 del 18/03/2025 COMANDO GENERALE del Corpo delle Capitaneria di Porto - GUARDIA COSTIERA- ROMA; - della Comunicazione Registro Ufficiale U. 0066928 del 15/05/2025 il COMANDO GENERALE del Corpo delle Capitaneria di Port- GUARDIA COSTIERA - ROMA, sulla domanda di assistenza per -OMISSIS-; quanto ai motivi aggiunti: - della Comunicazione Registro Ufficiale U. 0100559 del 23/07/2025, emessa dal COMANDO GENERALE del Corpo delle Capitaneria di Porto – GUARDIA COSTIERA – ROMA, provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo – notificato in data 23/07/2025; - nonché di tutti gli altri atti ad essi presupposti, consequenziali e/o comunque connessi; e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Giustizia amministrativa202501278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza dal trasferimento assistenziale per assistere la sorella, diniego di trasferimento per assistere il padre, preavviso di rigetto e successivo diniego definitivo del riesame per incompatibilità ambientale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un trasferimento temporaneo presso la Capitaneria di Porto di Barletta per assistere la sorella, riconosciuta persona con handicap grave, nonché i permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, l. 104/1992. A seguito di una verifica, l’Amministrazione aveva appreso dall’ASL che la sorella era ricoverata dal 2021 presso una struttura di assistenza sanitaria continuativa. Il Comandante aveva quindi revocato i permessi e il Comando Generale aveva dichiarato la decadenza dal trasferimento, disponendo il rientro presso la sede originaria di Manfredonia. Il ricorrente ha impugnato tale decadenza, deducendo anche l’ambiguità del provvedimento e chiedendo la rimessione in termini, ma l’impugnazione è stata notificata oltre il termine di sessanta giorni. Ha inoltre impugnato il diniego del trasferimento richiesto per assistere il padre, motivato inizialmente dalla fruizione del beneficio da parte di altro familiare, nonché il preavviso di rigetto del riesame. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego definitivo dell’autotutela, fondato sull’incompatibilità ambientale con la sede di Barletta. L’Amministrazione ha giustificato tale incompatibilità sia con la vicenda della falsa autodichiarazione relativa al ricovero della sorella, oggetto di annotazioni di polizia giudiziaria e di procedimento penale militare, sia con un procedimento penale pendente per atti persecutori, nel quale erano state applicate misure cautelari personali. Il ricorrente ha contestato soltanto i fatti relativi alla falsa dichiarazione, senza confrontarsi con l’ulteriore autonoma motivazione concernente il procedimento penale per atti persecutori. Ha proposto anche una domanda risarcitoria.

La decisione

La domanda di annullamento della decadenza dal trasferimento per assistere la sorella è stata dichiarata irricevibile per tardività. Il provvedimento era stato notificato personalmente il 27 novembre 2024, qualificava espressamente il ricorrente come decaduto dal beneficio e disponeva il rientro a Manfredonia; pertanto non vi erano ambiguità idonee a giustificare la rimessione in termini. La successiva richiesta di riesame amministrativo confermava, inoltre, la piena conoscenza del carattere provvedimentale dell’atto. Anche il diniego del trasferimento per assistere il padre è stato dichiarato irricevibile, perché notificato il 18 marzo 2025 e impugnato soltanto il 12 luglio 2025, oltre il termine decadenziale. Il preavviso di rigetto è stato dichiarato inammissibile, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. I motivi aggiunti contro il diniego definitivo del riesame sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione avesse adeguatamente documentato le ragioni dell’incompatibilità ambientale, fondate su più elementi, tra cui la falsa autodichiarazione relativa alla sorella e il procedimento penale per atti persecutori, accompagnato da misure cautelari. Poiché il diniego era plurimotivato e il ricorrente non aveva contestato la seconda autonoma ragione, le relative censure sono state ritenute inammissibili per difetto d’interesse. Nel merito, entrambe le vicende erano comunque idonee, secondo il giudice, a compromettere il prestigio e il decoro dell’Amministrazione; inoltre, il diritto alla scelta della sede più vicina al domicilio della persona assistita non è assoluto, essendo subordinato alla possibilità concreta e potendo essere escluso da una situazione di incompatibilità ambientale nella sede richiesta. La domanda risarcitoria è stata respinta perché genericamente proposta. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere

    Il beneficio del trasferimento o della scelta della sede per assistere il familiare con handicap grave non è riconosciuto in via assoluta e incondizionata; è subordinato alla possibilità concreta e può essere negato quando nella sede richiesta sussista un’incompatibilità ambientale.

  • art. 33, comma 3, l. 104/1992

    Prevede i permessi retribuiti per l’assistenza al familiare con handicap grave; nel caso concreto il beneficio relativo alla sorella è stato revocato e quello richiesto per il padre è stato concesso quanto ai permessi, ma non ha determinato il diritto al trasferimento.

  • art. 981, comma 1, lettera b, d.lgs. 66/2010

    È stato indicato quale base normativa del trasferimento temporaneo del militare per esigenze assistenziali.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione immediata del merito all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato richiamato per il preavviso di rigetto comunicato nel procedimento di riesame.

  • art. 612-bis, commi 1 e 2, c.p.

    La fattispecie di atti persecutori oggetto del procedimento penale è stata valorizzata dall’Amministrazione e dal giudice quale elemento idoneo a fondare l’incompatibilità ambientale con la sede richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diritto del militare alla scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare con handicap grave non è assoluto né incondizionato: può essere negato quando nella sede richiesta sussista una comprovata situazione di incompatibilità ambientale.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la contestazione di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto non consente di ottenere l’annullamento se permane non contestata un’ulteriore motivazione autonomamente idonea a sorreggerlo; rispetto a quest’ultima, le censure possono essere dichiarate inammissibili per difetto d’interesse.
  • La notificazione di un atto che dichiara espressamente la decadenza da un beneficio e dispone il rientro del destinatario rende riconoscibile la natura provvedimentale dell’atto; la mancata indicazione dell’autorità giudiziaria competente non esonera il destinatario dal rispetto del termine decadenziale per l’impugnazione.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 è un atto endoprocedimentale e, in assenza di autonoma lesività, non è direttamente impugnabile.
  • Una domanda risarcitoria formulata genericamente, senza specificazione adeguata del danno e dei relativi presupposti, non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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