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Ordinanza

Ordinanza n. 925/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2025, con cui il sig. -OMISSIS- è stato escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di n. 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; - del decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati alla procedura di cui all'art.1, c. 1, lett. a) per una aliquota di n. 2517 posti, aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a n. 3117 posti, relativa al predetto concorso pubblico; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato e successiva approvazione della graduatoria di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso, disposta per difetto delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Il giudizio negativo dell'amministrazione era fondato su pregresse frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia, in compagnia dei quali il candidato era stato trovato durante un controllo di polizia del 14 marzo 2018, nonché sul precedente diniego della Questura relativo al rilascio del porto di fucile per uso sportivo. Tale diniego richiamava, oltre alle frequentazioni con soggetti controindicati, il coinvolgimento del candidato in un procedimento penale per lesioni personali e rapina impropria. Il ricorrente ha contestato il non corretto esercizio della discrezionalità amministrativa e ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato integralmente le spese della fase. Il Collegio ha ritenuto non assistite da manifesta fondatezza le censure relative all'esercizio della discrezionalità amministrativa. In materia di moralità e buona condotta del personale di polizia, la valutazione dell'amministrazione è ampiamente discrezionale, ma il giudice può verificare l'esistenza e la consistenza dei fatti posti a fondamento della decisione, nonché la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi amministrativa, senza sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni di merito. Nel caso concreto, la pluralità degli elementi indiziari — frequentazioni con soggetti collegati a realtà criminali dedite allo spaccio di stupefacenti, contatti telefonici con la vittima dell'aggressione nel procedimento penale archiviato per insufficienza di prove e accompagnamento a persone con precedenti di polizia — è stata ritenuta idonea, nel suo complesso, a sostenere i dubbi dell'amministrazione sulla piena affidabilità del candidato nello svolgimento dei servizi di polizia. La domanda cautelare è stata quindi respinta.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Il possesso delle qualità morali e di condotta costituisce requisito per l'accesso al pubblico impiego; la sua valutazione, per il personale di polizia, implica un apprezzamento discrezionale dell'amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza delle qualità morali e di condotta richieste per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice senza sostituzione all'amministrazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sui giudizi amministrativi di affidabilità e moralità deve verificare l'esistenza e la consistenza dei fatti posti a fondamento della decisione, nonché la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, restando preclusa la rivalutazione nel merito della scelta amministrativa.
  • Una pluralità di elementi indiziari, valutati complessivamente e connessi a frequentazioni o contatti con soggetti e ambienti criminali, può sostenere il giudizio negativo sull'affidabilità di un candidato ai servizi di polizia anche quando un procedimento penale a suo carico sia stato archiviato per insufficienza di prove.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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