Ordinanza n. 310/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -dell’ordinanza n. 24 del 23/03/2026, con la quale il Responsabile del Settore V - Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Corigliano d’Otranto ha ingiunto al sig. Pasquale Rescio, in qualità di Presidente del C.d.A. della SPRECH s.r.l. la demolizione delle opere nella stessa elencate e descritte, con l’espressa avvertenza che decorso inutilmente il termine assegnato di 90 giorni dalla relativa notifica si procederà ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4-bis del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la immediata rimozione di tutti i materiali infiammabili; -nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, ove occorra, il verbale di sopralluogo in data 11/03/2026, ancorché solo richiamato nel preambolo dell’ordinanza e alla stessa non allegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie e di immediata rimozione di materiali infiammabili
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale n. 24 del 23 marzo 2026, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ha ingiunto al legale rappresentante della società la demolizione delle opere descritte nel provvedimento, avvertendo che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notificazione, si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. L'ordinanza disponeva inoltre l'immediata rimozione di tutti i materiali infiammabili. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso, ove occorrente, il verbale di sopralluogo dell'11 marzo 2026, richiamato ma non allegato all'ordinanza. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso in via interinale l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. In fase cautelare ha ritenuto apprezzabile il periculum in mora, considerato il pregiudizio derivante dall'esecuzione della demolizione e dal ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre rilevato l'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra e ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero un approfondimento nella sede di merito, senza definire in questa fase la fondatezza dei vizi dedotti né formulare una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
decorso inutilmente il termine assegnato di 90 giorni dalla relativa notifica si procederà ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4-bis del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001
La disposizione è richiamata nell'ordinanza comunale quale disciplina delle conseguenze dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione; il TAR non ne offre, in questa fase, un'interpretazione di merito.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la trattazione e la decisione della domanda cautelare; il TAR ha accolto l'istanza sospendendo interinalmente l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La demolizione di opere edilizie e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi configurano, in caso di esecuzione nelle more del giudizio, un pregiudizio cautelare apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora.
- Quando le questioni dedotte contro un'ordinanza di demolizione richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere interinalmente l'efficacia dell'atto per preservare l'integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare non implica, di per sé, una definitiva valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso, qualora il giudice si limiti a rilevare il periculum in mora e la necessità di un esame approfondito in sede di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →