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Ordinanza

Ordinanza n. 310/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -dell’ordinanza n. 24 del 23/03/2026, con la quale il Responsabile del Settore V - Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Corigliano d’Otranto ha ingiunto al sig. Pasquale Rescio, in qualità di Presidente del C.d.A. della SPRECH s.r.l. la demolizione delle opere nella stessa elencate e descritte, con l’espressa avvertenza che decorso inutilmente il termine assegnato di 90 giorni dalla relativa notifica si procederà ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4-bis del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la immediata rimozione di tutti i materiali infiammabili; -nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, ove occorra, il verbale di sopralluogo in data 11/03/2026, ancorché solo richiamato nel preambolo dell’ordinanza e alla stessa non allegato.

Giustizia amministrativa202600475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie e di immediata rimozione di materiali infiammabili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale n. 24 del 23 marzo 2026, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ha ingiunto al legale rappresentante della società la demolizione delle opere descritte nel provvedimento, avvertendo che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notificazione, si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. L'ordinanza disponeva inoltre l'immediata rimozione di tutti i materiali infiammabili. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso, ove occorrente, il verbale di sopralluogo dell'11 marzo 2026, richiamato ma non allegato all'ordinanza. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso in via interinale l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. In fase cautelare ha ritenuto apprezzabile il periculum in mora, considerato il pregiudizio derivante dall'esecuzione della demolizione e dal ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre rilevato l'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra e ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero un approfondimento nella sede di merito, senza definire in questa fase la fondatezza dei vizi dedotti né formulare una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001

    decorso inutilmente il termine assegnato di 90 giorni dalla relativa notifica si procederà ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4-bis del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001

    La disposizione è richiamata nell'ordinanza comunale quale disciplina delle conseguenze dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione; il TAR non ne offre, in questa fase, un'interpretazione di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la trattazione e la decisione della domanda cautelare; il TAR ha accolto l'istanza sospendendo interinalmente l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La demolizione di opere edilizie e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi configurano, in caso di esecuzione nelle more del giudizio, un pregiudizio cautelare apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora.
  • Quando le questioni dedotte contro un'ordinanza di demolizione richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere interinalmente l'efficacia dell'atto per preservare l'integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • L'accoglimento della domanda cautelare non implica, di per sé, una definitiva valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso, qualora il giudice si limiti a rilevare il periculum in mora e la necessità di un esame approfondito in sede di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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