Sentenza del 23/05/2017 n. 3659 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione in giudizio del convenuto - Termini per la costituzione del convenuto - Natura ordinatoria - Garanzia del diritto di difesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione del resistente oltre i termini previsti dagli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546/1992 non comporta l'impossibilità di difendersi né l'inammissibilità automatica delle difese e dei documenti prodotti. Tali termini hanno natura ordinatoria e, pertanto, il resistente tardivo conserva il diritto di esporre le proprie ragioni e di replicare alle censure del ricorrente, in ossequio al diritto costituzionale di difesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della costituzione tardiva del resistente nel processo tributario, oltre i termini previsti dagli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546/1992. Il tema centrale è se il tardivo deposito della costituzione impedisca al resistente di presentare difese, prendere posizione sui motivi del ricorso e produrre documenti. La sentenza valorizza il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.
Norme richiamate
Art. 23 del d.lgs. n. 546/1992
Termini per la costituzione in giudizio del resistente.
Il termine di costituzione del resistente è ordinatorio: la sua inosservanza non determina automaticamente la perdita del diritto di difendersi.
Art. 32 del d.lgs. n. 546/1992
Termini per il deposito di documenti e memorie.
Il mancato rispetto dei termini non impedisce in ogni caso al resistente tardivo di svolgere difese e produrre documenti, purché siano garantiti il contraddittorio e il diritto di difesa.
Art. 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il diritto costituzionale di difesa impedisce di interpretare i termini processuali in modo da precludere integralmente al resistente tardivo la possibilità di contestare il ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva del resistente non equivale automaticamente a contumacia sostanziale o a rinuncia alle difese.
- Quando il termine processuale ha natura ordinatoria, il suo superamento può comportare conseguenze procedurali, ma non necessariamente la decadenza dal diritto di difendersi, salvo che una norma stabilisca espressamente tale effetto.
- Il resistente costituitosi tardivamente può, in linea generale, prendere posizione sui motivi del ricorso e depositare documenti, nel rispetto delle esigenze di contraddittorio e delle eventuali preclusioni già maturate.
- L'interpretazione delle regole processuali deve essere compatibile con il diritto costituzionale di difesa previsto dall'art. 24 Cost.
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