Ordinanza n. 348/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Processo Verbale della Commissione Medica Centrale (C.M.C.) NR. -OMISSIS- (notificato in data 27.02.2026), con cui il ricorrente è stato giudicato “NON IDONEO MANTENIMENTO BREVETTO OSSALC” sulla base della diagnosi di “PERSISTENTI ANOMALIE ASPECIFICHE PREVALENTEMENTE FRONTALI IN SOGGETTO CON CERTIFICATA IPERTROFIA DELLA GHIANDOLA PINEALE”; - del Provvedimento Medico Legale del Centro Ospedaliero Militare (C.O.M.) di Taranto, di cui al Verbale Modello BL/S N° -OMISSIS-, con cui il ricorrente era stato giudicato “IDONEO AL SERVIZIO M.M. INCONDIZIONATO. NON IDONEO QUALE OSSALC”; - della Pubblicazione SMM-SAN-001 Edizione Febbraio 2023 (“Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità ai vari corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale della Marina Militare”), nella parte in cui fosse interpretata in senso ostativo al mantenimento del brevetto OSSALC per il ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al mantenimento del brevetto OSSALC e atti medico-legali presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il processo verbale della Commissione Medica Centrale che lo ha giudicato non idoneo al mantenimento del brevetto OSSALC, sulla base della rilevazione di persistenti anomalie aspecifiche prevalentemente frontali associate a certificata ipertrofia della ghiandola pineale. Ha inoltre impugnato il precedente provvedimento medico-legale del Centro Ospedaliero Militare di Taranto, con cui era stato giudicato idoneo al servizio militare incondizionato ma non idoneo quale OSSALC, nonché la Pubblicazione SMM-SAN-001, nella parte eventualmente interpretata come ostativa al mantenimento del brevetto. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha rinviato ogni valutazione sul fumus boni juris e ogni eventuale incombente istruttorio alla fase di merito. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione degli atti impugnati. Nel bilanciamento degli interessi, ha attribuito prevalenza alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica del militare rispetto alla potenziale perdita economica connessa alle indennità di specialità e alle conseguenze derivanti dal mancato svolgimento delle dodici immersioni annuali, tra cui la sospensione del brevetto e la necessità di frequentare un corso di riqualificazione di due settimane presso COMSUBIN. La discussione nel merito è stata fissata all’udienza pubblica del 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, di fissare la discussione del ricorso all’udienza di merito senza una distinta pronuncia cautelare sostanziale.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi immediatamente sulla fondatezza cautelare della domanda e riservando al merito gli eventuali approfondimenti istruttori.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a giudizi medico-legali concernenti l’idoneità del personale militare, la tutela dell’integrità psico-fisica dell’interessato può prevalere sulla mera incidenza economica derivante dalla perdita di indennità o di benefici connessi alla specialità.
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