Sentenza n. 9967/2026 - Roma, Sezione 3B
per 1) ordinare all'amministrazione intimata di dare esecuzione alle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nell'ordine: Sentenza n. 3936/2025, pubbl. il 31/03/2025 RG n. 16470/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Laura BAJARDI (all. 1); Sentenza n. 8281/2025 pubbl. il 14/07/2025, RG n. 20183/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice dott. Ermanno CAMBRIA (all. 14); Sentenza n. 8578/2025 pubbl. il 04/08/2025, RG n. 47692/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Laura BAJARDI (all. 15); Sentenza n. 8577/2025 pubbl. il 04/08/2025 RG n. 40953/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Laura BAJARDI (all. 16); Sentenza n. 8591/2025 pubbl. il 04/08/2025, RG n. 15185/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Laura BAJARDI (all. 17); Sentenza n. 8590/2025 pubbl. il 04/08/2025 RG n. 14162/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Laura BAJARDI (all. 18); entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo complessivo di euro 8.660,55, oltre accessori, come quantificato nei preavvisi di fattura (all. 8); 2) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio nell'esecuzione di sei sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, quanto al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione di sei sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, delle quali era attestato il passaggio in giudicato e che gli riconoscevano, quale procuratore antistatario, il diritto al pagamento delle spese di lite. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nell'adempimento dei comandi giudiziali e ha chiesto la fissazione di un termine per l'esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio. Le amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mero stile e non hanno fornito prova dell'avvenuto adempimento né indicato circostanze sopravvenute ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provato il passaggio in giudicato delle sentenze e ha applicato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, richiamando Cass. n. 13533/2001 e l'art. 64 c.p.a. Poiché l'Amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto ai comandi giudiziali e non ha allegato ragioni ostative sopravvenute, il giudice ha dichiarato l'obbligo di dare esatta esecuzione alle sei pronunce. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Il giudice può valutare il comportamento processuale delle parti e il materiale probatorio acquisito; nel caso concreto, la mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'Amministrazione ha concorso a fondare l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
La sentenza applica l'istituto del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di decisioni giudiziarie passate in giudicato; il riferimento normativo non è esplicitato nella motivazione, ma emerge dalla natura della domanda e del dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una decisione passata in giudicato, il creditore deve dimostrare l'esistenza e l'efficacia del titolo; una volta fornita tale prova, spetta all'amministrazione debitrice dimostrare l'avvenuto adempimento oppure allegare e provare circostanze sopravvenute che ne impediscano l'esecuzione.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, senza prova dell'adempimento del comando giudiziale né indicazione di ragioni ostative, giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, senza compenso, in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente generale dell'amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, per assicurare l'esecuzione del giudicato in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
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